Il Decreto Biogas
Con precedente Decreto del ministro dell’interno 3 febbraio 2016 era stata approvata la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8″.
Al punto 6. 1 della sezione VI dell’allegato al DM del 2016 si dispone che il personale addetto alle operazioni di carico e scarico deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento, organizzati da organismi qualificati, e si lascia al Dipartimento VVF i requisiti, le modalità di effettuazione dei corsi e dei programmi, ora regolati dal DM 13/9/2018.
Il Dipartimento segnala nel nuovo decreto la necessità di rendere tale addestramento degli addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas sugli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, il più possibile adeguato e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Le caratteristiche dei formatori
Pertanto, il Decreto 13/9/2018 regola le caratteristiche dei soggetti formatori all’art. 1 indicando una lista specifica di quelli abilitati ad effettuare corsi di addestramento: si tratta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di privati, enti o società (denominati “organismi formatori”) in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2.
All’articolo 2 si richiede a questi enti di disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all’esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
• iscrizione nell’elenco del Ministero dell’lnterno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
• certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
Inoltre, si richiede un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l’espletamento dei compiti previsti dal decreto.
Il Programma e lo svolgimento dei Corsi
All’articolo 3 del DM 13/9/2018 si dettagliano le caratteristiche ed i requisiti dei Programmi dei corsi: va nominato un direttore del corso, che cura il corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato l al Decreto del 2018. Il Corso deve durare almeno 16 ore con parte teorica e pratica e verifica finale. Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR in corso di validità, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso potrà avere durata ridotta ad otto ore, sempre nel rispetto dei contenuti minimi dei Programmi dettati all’Allegato I.
All’organismo formatore si richiede di comunicare, almeno 15 giorni prima di dare inizio all’attività di formazione, il possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 e le informazioni relative al corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso. Tale comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’organismo formatore, il programma, i nominativi del direttore del corso e della commissione esaminatrice, il calendario delle lezioni e la sede e data di svolgimento della verifica finale, oltre all’elenco dei discenti.
Permesso alla Direzione regionale di comunicare elementi ostativi e svolgere eventuali controlli anche a campione, sulla regolare esecuzione dei corsi di addestramento.
Verifiche e attestati
Infine nell’articolo 4 del DM 13/9/2018 si fissano le assenze massime (20% della durata del corso) dei discenti, la composizione della Commissione per la verifica (almeno tre componenti di cui uno segretario e con i requisiti di cui all’art. 2). Quanto al Questionario di verifica, a risposta multipla con almeno 20 domande e due esercitazioni pratiche previste dal programma formativo di cui all’allegato 1.
In caso di non superamento, possibile la richiesta di sottoposizione a nuova verifica. A seguito del superamento, il soggetto formatore dovrà rilasciare l’attestato di proficua frequenza riportante il numero progressivo annuale nonché le generalità del discente, la tipologia del corso. la sede, il calendario delle lezioni e la composizione della commissione di verifica.
Coloro che superano l’esame vengono inseriti in apposito elenco di addetti alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0.8 e di biogas, ma in caso di prolungata inattività (superiore a 5 anni) sono tenuti a frequentare il corso di addestramento ridotto contemplato in allegato 1 e a sottoporsi a nuova verifica, prima di tornare in attività.
Infine, all’articolo 5 si ricorda che le attività di formazione e verifica finale svolte dal Corpo nazionale vengono rese a titolo oneroso: corsi e verifica vanno effettuati entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta completa.
Riferimenti normativi:
Decreto 13-09-2018
Decreto del Sig. Capo Dipartimento n. 213 del 13/09/2018 recante “Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell?interno 3 febbraio 2016”.
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