Adeguamento antincendio per edifici scolastici: 114 milioni dal Ministero Istruzione

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Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 pubblicato in Gazzetta del 23 settembre 2020, sono stati stanziati ed assegnati contributi pari € 114.160.000,00 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Si tratta di un Finanziamento per enti rientranti nel II piano antincendio e quindi delle graduatorie del Piano.
Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, n. 1111 è stato autorizzato un secondo piano del valore complessivo di € 98.000.000,00 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.
Con DECRETO 30 giugno 2020 si disciplina il finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole ed i termini e le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi.

ANTINCENDIO scuole: finanziabilità degli interventi

Sono finanziati gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui agli allegati
A – Comuni e Unioni di comuni e
B – Province e città metropolitane.
Le risorse da assegnare agli enti locali inseriti nelle graduatorie regionali, sono complessivamente pari a euro 96.285.709,06 e gravano per euro 25.000.000,00 sul capitolo 8105 – piano gestionale 13 – del bilancio del Ministero dell’istruzione, per l’annualità 2020, e per euro 71.285.709,06 per l’annualità 2021.
Le risorse non assegnate con il presente decreto, rispetto allo stanziamento iniziale di euro 98.000.000,00, pari a euro 1.714.290,94 , unitamente alle economie derivanti dall’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica da parte degli enti locali e di quelle maturate con la conclusione dei lavori, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
In vista un decreto per lo scorrimento delle graduatorie e l’assegnazione delle risorse.

Erogazione dei finanziamenti

L’aggiudicazione da parte degli Enti locali ai beneficiari deve avvenire entro, e non oltre, un anno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso.
Le modalità di erogazione:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.

Monitoraggio, revoche e controlli

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «DL 59/19 – Antincendio scuole».
La revoca può avvenire in caso di:
• mancato rispetto del termine di aggiudicazione;
• violazione delle disposizioni di cui al Codice Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), accertate a seguito di attività di monitoraggio;
• intervento finanziato a beneficiario che risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano iniziati prima della data di approvazione delle graduatorie.

Nei primi due casi, le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari vengono versate, da parte degli enti locali, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’Edilizia scolastica.

Redazione InSic

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