Alberghi in edifici tutelati, chiarimenti sulle caratteristiche costruttive

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Proseguiamo con l’analisi della Circolare VV.F. n.13223 del 24 ottobre 2012 che detta i criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, all’interno di edifici storici e tutelati, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Ricordiamo che nell’allegato tecnico alla circolare si affrontano questioni specifiche su
1. ubicazione dell’edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.

Abbiamo già analizzato quanto riportato per l’ubicazione degli edifici nel precedente aggiornamento, ora ci concentriamo su quanto riportato in merito alle caratteristiche costruttive. Per caratteristiche costruttive, si fa riferimento alla resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.

Per la resistenza al fuoco (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994), la circolare indica che le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art 7 del D.P.R. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell’istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate specifiche misure di sicurezza equivalenti (per i dettagli, vedi testo circolare n.d.r.).

Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994) vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.
Pertanto, gli arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di antiquariato, quadri ecc., non vanno sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto ma, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.

Redazione InSic

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