Strutture ricettive: modifiche per la formazione degli addetti antincendio

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In Gazzetta del 12 aprile, il decreto 29 marzo 2013 chiarisce sulla formazione degli addetti al servizio antincendio nelle strutture ricettive, riformulando le indicazioni generali contenute nel comma 6 dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

In base al nuovo testo del decreto ministeriale, gli addetti del servizio antincendio “devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 60”.

L’allegato IX del DM 10 marzo 1998, detta i “Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività”. Il Corso B è il corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).
Lo svolgimento di questo corso riguarda coloro che svolgono attività di prevenzione incendi nelle strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, ovvero Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto, Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) fino a 50 posti letto (categoria A) e quelli oltre 50 posti letto e fino a 100 posti (categoria B che ricomprende anche Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

Per le strutture di tipo C che hanno oltre 100 posti letto (vedi allegato I del D.P.R. n.151/2011), gli addetti devono svolgere il Corso C “corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato” (durata 16 ore).
Per alberghi con oltre 100 posti letto (lettera i) allegato X del D.M. 10 marzo 1998) bisogna invece conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 60.

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Il Manuale è aggiornato secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011.

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Redazione InSic

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