È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2025/625 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025, relativo ai requisiti minimi dei certificati per persone fisiche e giuridiche che operano su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra o specifiche alternative pertinenti.
Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 304/2008, che stabiliva i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle certificazioni relative a imprese e operatori nel settore degli impianti fissi antincendio e degli estintori contenenti determinati gas fluorurati.
Entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 31 marzo 2025).
- A chi si applica il Regolamento? Cosa contiene il certificato e come organizzare l’attività formativa all’uso di queste apparecchiature antincendio in Europa?
Nell'articolo
REGOLAMENTO (UE) 2025/625 – a chi si applica?
Il Regolamento si applica a chi svolge attività di:
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, elencati negli allegati I e II, sezione 1, del Regolamento (UE) 2024/573 (il Regolamento UE sui Gas fluorurati), o sostanze alternative quali:
- perfluoro(2-metil-3-pentanone),
- trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile),
- 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP);
- controllo delle perdite da tali apparecchiature;
- recupero di gas fluorurati da dette apparecchiature.
Il Regolamento si estende anche alle persone giuridiche che svolgono tali attività per conto terzi.
Esclusione: non si applica alle attività di fabbricazione eseguite presso il sito del fabbricante delle apparecchiature.
I Certificati formativi: contenuto
Le persone fisiche che svolgono le attività sopra indicate devono possedere un certificato specifico, salvo che:
- siano iscritte a un corso di formazione finalizzato all’ottenimento del certificato;
- operino sotto la supervisione di un soggetto certificato, che ne garantisce la corretta esecuzione.
Il certificato deve contenere le informazioni minime previste dall’art. 3, paragrafo 2.
Esami e certificati formativi all’utilizzo di attrezzature antincendio con fgas
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione (regolato in art. 6) che lo concede dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione (regolato all’articolo 7) che, a sua volta, verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I al Regolamento.
Il Regolamento fissa anche delle esenzioni (art.3.3) dall’effettuare quell’esame se gli interessati hanno acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle richieste all’allegato I.
Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle richieste a livello europeo.
Il certificato per le PG che si occupano di attrezzature antincendio con gas fluorurato
Il Regolamento all’articolo 4 e 5 dettaglia le caratteristiche del certificato delle persone giuridiche che attesta che l’ente/PG
- impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
- sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Designazione dell’organismo di certificazione (art.6)
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti responsabili dell’individuazione degli organismi di certificazione, che devono garantire indipendenza e imparzialità.
Tali organismi devono:
- gestire il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati;
- conservare i registri delle certificazioni per almeno cinque anni;
- organizzare e supervisionare gli esami;
- eventualmente assumere anche il ruolo di organismo di valutazione.
Organismi di valutazione (Art. 7)
Gli organismi di valutazione devono:
- predisporre ambienti sicuri per lo svolgimento degli esami;
- garantire la formazione e l’idoneità degli esaminatori;
- conservare la documentazione e i risultati delle valutazioni;
- fornire strumenti e materiali per le prove pratiche;
- assicurare l’effettiva verifica delle competenze minime stabilite nell’Allegato I.
Il Regolamento prescrive (art.7.2) che gli esami siano programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
L’organismo di valutazione
- mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti.
- adotta procedure di comunicazione e
- tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
- si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame.
- predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Certificati e riconoscimento reciproco europeo (art.8)
All’Articolo 8 il Regolamento detta le regole per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri che non potranno imporre alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.
Validità dei certificati esistenti (Art. 9)
Quanto ai certificati esistenti, l’articolo 9 richiede agli Stati di provvedere affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento
Si salva quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 (Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra) in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’articolo 3 del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
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