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Apparecchiature antincendio con gas fluorurati: Regolamento UE sui certificati formativi

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2025/625 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025, relativo ai requisiti minimi dei certificati per persone fisiche e giuridiche che operano su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra o specifiche alternative pertinenti.

Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 304/2008, che stabiliva i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle certificazioni relative a imprese e operatori nel settore degli impianti fissi antincendio e degli estintori contenenti determinati gas fluorurati.

Entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 31 marzo 2025).

  • A chi si applica il Regolamento? Cosa contiene il certificato e come organizzare l’attività formativa all’uso di queste apparecchiature antincendio in Europa?

REGOLAMENTO (UE) 2025/625 – a chi si applica?

Il Regolamento si applica a chi svolge attività di:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, elencati negli allegati I e II, sezione 1, del Regolamento (UE) 2024/573 (il Regolamento UE sui Gas fluorurati), o sostanze alternative quali:
    • perfluoro(2-metil-3-pentanone),
    • trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile),
    • 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2-BTP);
  • controllo delle perdite da tali apparecchiature;
  • recupero di gas fluorurati da dette apparecchiature.

Il Regolamento si estende anche alle persone giuridiche che svolgono tali attività per conto terzi.

Esclusione: non si applica alle attività di fabbricazione eseguite presso il sito del fabbricante delle apparecchiature.

I Certificati formativi: contenuto

Le persone fisiche che svolgono le attività sopra indicate devono possedere un certificato specifico, salvo che:

  • siano iscritte a un corso di formazione finalizzato all’ottenimento del certificato;
  • operino sotto la supervisione di un soggetto certificato, che ne garantisce la corretta esecuzione.

Il certificato deve contenere le informazioni minime previste dall’art. 3, paragrafo 2.

Esami e certificati formativi all’utilizzo di attrezzature antincendio con fgas

Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione (regolato in art. 6) che lo concede dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione (regolato all’articolo 7) che, a sua volta, verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I al Regolamento.

Il Regolamento fissa anche delle esenzioni (art.3.3) dall’effettuare quell’esame se gli interessati hanno acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle richieste all’allegato I.

Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle richieste a livello europeo.

Il certificato per le PG che si occupano di attrezzature antincendio con gas fluorurato

Il Regolamento all’articolo 4 e 5 dettaglia le caratteristiche del certificato delle persone giuridiche che attesta che l’ente/PG

  • impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
  • sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Designazione dell’organismo di certificazione (art.6)

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti responsabili dell’individuazione degli organismi di certificazione, che devono garantire indipendenza e imparzialità.

Tali organismi devono:

  • gestire il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati;
  • conservare i registri delle certificazioni per almeno cinque anni;
  • organizzare e supervisionare gli esami;
  • eventualmente assumere anche il ruolo di organismo di valutazione.

Organismi di valutazione (Art. 7)

Gli organismi di valutazione devono:

  • predisporre ambienti sicuri per lo svolgimento degli esami;
  • garantire la formazione e l’idoneità degli esaminatori;
  • conservare la documentazione e i risultati delle valutazioni;
  • fornire strumenti e materiali per le prove pratiche;
  • assicurare l’effettiva verifica delle competenze minime stabilite nell’Allegato I.

Il Regolamento prescrive (art.7.2) che gli esami siano programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.

L’organismo di valutazione

  • mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti.
  • adotta procedure di comunicazione e
  •  tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
  • si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame.
  • predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Certificati e riconoscimento reciproco europeo (art.8)

All’Articolo 8 il Regolamento detta le regole per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri che non potranno imporre alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.

Validità dei certificati esistenti (Art. 9)

Quanto ai certificati esistenti, l’articolo 9 richiede agli Stati di provvedere affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento

Si salva quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 (Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra) in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’articolo 3 del presente regolamento, specificato nell’allegato I.

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Antonio Mazzuca

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