È stato pubblicato in GUEE L 150 del 20 maggio, 2014 il Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento n. 842/2006 a partire dal 1 gennaio 2015. Il regolamento mira proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, ma contiene disposizioni specifiche anche per il mondo dell’antincendio.
Restrizioni all’immissione in commercio
Si legge infatti nei considerando che “Qualora siano disponibili soluzioni alternative valide all’uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di protezione antincendio che contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze”.L’immissione in commercio è regolato nel Capo III, in particolare l’articolo 11 indica le Restrizioni al commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, a eccezione del materiale militare. Nell’allegato III si riportano i Divieti di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 di prodotti e apparecchiature: per quanto riguarda, in particolar,e le apparecchiature antincendio– contenenti PFC il divieto vige dal 4 luglio 2007- contenenti HFC-23 il divieto scatta dal 1 gennaio 2016.
Controllo delle perdite delle apparecchiature
Ulteriori riferimento alle apparecchiature antincendio sono poi contenute nell’articolo 4, laddove si fa riferimento al “Controllo delle perdite” e si riportano le
c) pompe di calore fisse;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;fra le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che sono soggette alle disposizioni dell’articolo 4.1: in base al quale:
-gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
-le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.
-quanto ai commutatori elettrici, questi non sono soggetti a controlli delle perdite se presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali e/o siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità o contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.
I controlli delle apparecchiature comprese pompe di calore fisse e apparecchiature fisse di protezione antincendio saranno svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’articolo 10.In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
L’articolo 4.3 detta poi la tempistica dei controlli delle perdite per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in base alla loro portata di CO2. Si specifica per le apparecchiature fisse di protezione antincendio, gli obblighi di cui al par. 1 dell’articolo 4 (controlli delle perdite) considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti:
a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; e
b) l’apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.
L’articolo 8, che fissa gli obblighi di recupero delle apparecchiature, ricomprende poi anche le apparecchiature fisse di protezione antincendio fra quelle che devono essere recuperate da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Le apparecchiature di protezione antincendio, cosi come le pompe di calore devono poi essere etichettate ai sensi dell’articolo 11.
Allegati
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