Articoli pirotecnici, un decreto regola la detenzione e vendita

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Il DM 4/6/2014, coordinandosi con il TULLPS stabilisce limiti alla detenzione e vendita di articoli pirotecnici e specifiche condizioni di sicurezza dei locali adibiti a vendita

In Gazzetta Ufficiale (n.138 del 17-6-2014) è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2014, che apporta modifica al DM 9/8/2011 in materia di manufatti esplodenti.
Con il DM 9/8/2011 si era apportata modifica al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 635/1940) in materia di vendita dei materiali pirotecnici, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale (previsto dal D.Lgs. n.58/2010) che dovrebbe regolare e adeguare le disposizioni vigenti alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione.

Detenzione e vendita di articoli pirotecnici

Con il DM 4/6/2014 si integra la discplina del TULLPS in materia di licenze, e si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto (sopra citato) sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
• petardi
• petardi flash
• doppio petardo
• petardo saltellante
• loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
• sbruffo
• mini razzetto
• razzo
• candela romana
• tubi di lancio (tubi monogetto)
• loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante = mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante = mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³.

Protezione dei locali di vendita

In base al decreto 4/6/2014, inoltre, per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l’accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l’area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.”.

Riferimenti normativi:

DECRETO 4 giugno 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti gia’ riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973».
(GU Serie Generale n.138 del 17-6-2014)

Redazione InSic

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