Asili nido: pubblicata la nuova Regola tecnica

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Dopo l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per Aerostazioni ed Interporti, viene pubblicata in Gazzetta ufficiale (n.174 del 29-7-2014) una terza regola tecnica di prevenzione incendi che regola la progettazione, costruzione ed esercizio degli Asili nido con Decreto ministeriale 16 luglio 2014.

Gli obiettivi della regola tecnica per gli asili nido (fissati all’articolo 2) sono i medesimi delle due precedenti e così anche le disposizioni in materia di “Commercializzazione ed impiego dei prodotti” (articolo 5).

Campo di applicazione

All’articolo 4 si specifica che le disposizioni del Titolo I (Disposizioni comuni) della Regola tecnica (allegata al decreto) si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4, ovvero:
-al comma 2: asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone ed esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) o limitatamente alle parti interessate dall’intervento di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto.
-al comma 3: asili nido esistenti con più di trenta persone presenti, soggetti anche alle disposizioni del Titolo III (in base alle tempistiche fissate nell’articolo 6 del decreto ed in base alle esclusioni dell’articolo 3.3)
-al comma 4: asili nido con meno di 30 persone presenti.

Struttura della Regola tecnica

La Regola tecnica si compone di un Titolo I che detta le Disposizioni comuni, un Titolo II che detta disposizioni specifiche per Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti, un Titolo III che riguarda invece gli Asili nido esistenti con piu’ di trenta persone presenti, mentre il Titolo IV regola gli Asili nido con meno di trenta persone presenti. Queste ultime strutture si specifica che gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale previsto dal Testo unico di Sicurezza all’art. 46 comma 3) commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio. Si tratta del decreto che dovrebbe definire misure generali atte a evitare l’insorgere di un incendio, misure precauzionali, metodi di controllo degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio prevenzione e protezione antincendio; in attesa dell’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al DM 10 marzo 1998.

Termini di adeguamento

All’articolo 6, nelle Disposizioni transitorie e finali si stabilisce che gli asili nido esistenti di cui all’articolo 4.3 sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio con la seguente tempistica
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.
L’articolo 6.2, con riferimento all’art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)

Al termine degli adeguamenti e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011)



Riferimenti normativi
Regola tecnica Asili nido
DECRETO 16 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
(GU Serie Generale n.174 del 29-7-2014)

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Redazione InSic

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