Attività commerciali: un commento alla Regola Tecnica Verticale

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Nell’alveo del Codice di prevenzione incendi – D.M. 3 agosto 2015 – sostenibilità delle misure di sicurezza, flessibilità dello strumento normativo, semplificazione dei procedimenti amministrativi, nella seduta del 24 aprile 2018 il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha approvato la Regola Tecnica Verticale per le attività commerciali, recentemente pubblicata in gazzetta Ufficiale con DM 23/11/2018.
Durante il Safety Expo 2018, l’Ing. Calogero Barbera (Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino) ha analizzato in anticipo i contenuti della RTV. La sua relazione è pubblicata sul numero di novembre 2018 della rivista Antincendio, ne riportiamo alcuni passaggi rimandando alla lettura integrale sulla rivista.

La complessità della RTVT
L’RTV è la risposta alle esigenze delle realtà commerciali, mutate in modo radicale negli ultimi anni di piena applicazione del cosiddetto decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nell’invarianza degli obiettivi di sicurezza antincendio della normativa canonica vigente – D.M. 27 luglio 2010, spiega Barbera.
La complessità della Regola Tecnica è dovuta all’estrema variabilità delle attività commerciali, show rooms e spacci aziendali inseriti nella volumetria di fabbricati produttivi, punti vendita “di prossimità” ricavati al piano di appoggio degli edifici residenziali, ipermercati con superfici di vendita e presenza di pubblico rilevanti, centri commerciali che, oltre alla vendita di beni, prevedono “spazi leisure”.
L’ulteriore variabilità delle attività commerciali è data dalla tipologia dei beni in esposizione e vendita, dai materiali scarsamente combustibili, come quelli per l’edilizia e l’impiantistica, ai materiali plastici compatti, ai tessuti sintetici.

Le Classificazioni dell’RTV
La “superficie lorda utile A” della sezione classificazioni dell’RTV è il parametro di riferimento per l’individuazione delle misure di sicurezza, permettendo di computare le sole aree accessorie “direttamente funzionali” alle attività commerciali.
Tale logica permette di superare la rigidità della normativa canonica, che ha comportato molteplici procedimenti di deroga per le attività con spazi commerciali comunicanti con aree produttive ed artigianali gestite dallo stesso titolare.
Quindi le prestazioni richieste dall’RTV sono da riferire alle aree commerciali, ai servizi, ai depositi ed agli spazi coperti pertinenti le aree di vendita, mentre le ulteriori destinazioni d’uso, eventualmente presenti nell’opera da costruzione e non “direttamente funzionali” agli spazi commerciali, non concorreranno alla “classificazione AA, AB, …, AE” delle attività e potranno essere valutate con l’RTO.

L’esodo nella RTV
Per l’esodo l’RTV amplia e definisce le densità di affollamento contenute nella misura S.4 dell’RTO, declinandole per gli ambiti e le tipologie di attività, regolamentando gli “spazi comuni aperti al pubblico” e modulando le densità di affollamento di progetto in funzione dei settori merceologici trattati e delle dimensioni delle stesse attività.
Per il sistema d’esodo delle aree di vendita e degli spazi accessibili al pubblico “classificati TA” non è ammesso l’attraversamento delle ulteriori aree classificate eventualmente presenti nell’attività, TB, TC, TK, TM, TT, TZ (vendita da retrobanco, show rooms e spacci aziendali, uffici e servizi di superficie > 200 mq, aree con lavorazioni pericolose di superficie > 150 mq ed aree esterne destinate alle merci, depositi, locali tecnici rilevanti ai fini antincendi, altre aree).
Le mall eventualmente presenti nelle attività commerciali potranno essere considerate “luoghi sicuri temporanei” qualora soddisfino talune condizioni geometriche, di carico d’incendio e di misure di sicurezza adottate.
Si evidenzia che rispetto alla normativa canonica, che impone il vincolo dell’altezza minima delle mall ai fini della creazione di “serbatoi di fumo” in sommità agli ambienti, l’RTV prevede il requisito di larghezza minima delle mall, abbinato al controllo del fumo e del calore con livello III di prestazione della misura S.8 dell’RTO.

Riferimenti bibliografici:
SAFETY EXPO 2018 -Attività commerciali, ecco la nuova Regola Tecnica Verticale
Relazione di Calogero Barbera
Antincendio n.11/2018
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