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Esplosivi per attività estrattive: normativa ed elenco aggiornato

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Sul sito del Ministero dell’Ambiente l’Elenco 2023-24 degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.

L’elenco viene aggiornato con Decreto del Ministero dell’ambiente: ultimo aggiornamento (2024) con

Cosa contiene l’elenco, come viene aggiornato, qual è la normativa di riferimento e l’ultimo aggiornamento?

Elenco degli esplosivi: cosa contiene

L’elenco contiene prodotti esplodenti secondo la classifica prevista dal titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, a seguito delle prove o verifiche condotte dall’Amministrazione per la conformità ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018.

I prodotti sono iscritti nell’elenco a seguito del versamento del canone annuo di cui all’art. 32 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 da parte del fabbricante, di un suo rappresentante autorizzato o di un importatore.

Esplosivi per attività estrattiva: normativa nazionale

Il decreto di riferimento per gli esplosivi da utilizzare nelle attività di cave e miniere è il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 che disciplina l’impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

L’art. 299 del Decreto del 1959 istituisce l’elenco per le attività estrattiva presso il Ministero dell’industria e del commercio. Questi esplosivi sono diversi da quelli riconosciuti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, come idonei per l’impiego minerario dal Ministero per l’industria ed il commercio.

Quanto agli obblighi per i produttori: l’art. 303 stabilisce che “gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell’elenco di cui all’art. 299”.

Requisiti di idoneità degli esplosivi per attività estrattiva

Sui requisiti di idoneità l’art. 687 stabilisce: “Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l’industria ed il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all’impiego fissando il termine per l’adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l’ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza”.

Il Decreto Ministeriale 21 aprile 1979 ha quindi dettato le norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo, ai sensi dell’art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Esplosivi per attività estrattiva: normativa europea e recepimento italiano

L’UE con Direttiva 2013/29/UE e la Direttiva 2014/28/UE hanno armonizzato le legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed esplosivi per uso civile. Le due Direttive sono state recepite con Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018 che ha aggiornato, sostituendolo, il Decreto Ministeriale 21 aprile 1979.

Il, al fine di recepire le sopra dette modificazioni, interviene pertanto ad aggiornare e sostituire il precedente Decreto Ministeriale 21 aprile 1979, dettando “norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo”, ai sensi dell’art. 687 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128”.

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