Attività industriale e deroghe antincendio alla luce del Codice

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La rivista Antincendio di Gennaio (vedi il sommario) dedica un articolo ad una interessante case history che riguarda una attività industriale non normata nello specifico un Centro Logistico inserito all’interno di un ex stabilimento industriale di produzione di filati tessili, che è stato sottoposto alla procedura di deroga, con il nuovo Codice di prevenzione Incendi che si pone come alternativo all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
La deroga è stata giustificata in quanto le soluzioni progettuali proposte hanno fatto ricorso all’approccio prestazionale per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, nello specifico la resistenza al fuoco delle strutture, per altro che non soddisfa neppure i requisiti previsti dal D.M. 9 marzo 2007.
L’articolo dal titolo: “Attività industriale non normata in deroga con il nuovo Codice di prevenzione Incendi” (A. Maiolo e R. Barrro, Antincendio 1/2016) propone, in forma sintetica il progetto che ha ottenuto parere favorevole.

Il caso
L’attività oggetto d’analisi è classificata al punto 70/C dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: “Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg”. Essa si va ad inserire all’interno di uno stabilimento esistente, precedentemente destinato alla produzione di filati tessili. È prevista l’eliminazione di tutti i macchinari e di tutte le attività legate alla produzione, recuperando le sole superfici del capannone da destinare allo stoccaggio di merci. Le motivazioni per le quali è stata necessaria un’istanza di deroga risiedono nel fatto che le strutture portanti (esistenti), delle superfici destinate a magazzino, sono realizzate in carpenteria metallica e non posseggono il requisito della resistenza al fuoco di 30 minuti, previsto dal Codice e richiesto anche per un livello II di prestazione dal D.M. 9 marzo 2007. Non è infatti possibile prevedere un intervento di protezione in quanto poco sostenibile economicamente, sia rispetto agli obbiettivi di sicurezza antincendio che al valore materiale dell’immobile.
L’obiettivo principale rimane quello di consentire agli occupanti dell’edificio di portarsi immediatamente in luogo sicuro, avendo però il tempo a disposizione per poterlo fare in sicurezza. L’intento perseguito dal progettista è quello di poter controllare e contenere le dimensioni dell’incendio, tramite la realizzazione di un impianto sprinkler, sapendo che in caso di un incendio generalizzato le strutture risulterebbero comunque irrimediabilmente danneggiate.

L’articolo che segue, presenta un estratto dell’articolo, a cura di R. Barro e A. Maiolo, pubblicato sulla rivista Antincendio n.1/2015.
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Redazione InSic

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