Le attività su sorgenti radioattive mobili
Ricorda il Dipartimento che il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, delle pratiche di cui al D.Lgs. 230/95(Attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), art. 27 (Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni) che fa espresso riferimento ad “attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti”
Nulla Osta e controlli di prevenzione incendi
Spiega dunque il Dipartimento che, essendo le stesse attività assoggettate all’obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
E aggiunge che il buon esito procedure di prevenzione incendi, cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all’impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso “più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica”.
Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego. Il Comando provinciale VV.F. potrà, infine, richiedere, al responsabile dell’attività, l’obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.
Detenzione sorgenti presso terzi
Il Dipartimento, in un successivo punto della Nota ricorda anche che le sorgenti di radiazioni mobili sono spesso impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011: in questo caso, nell’ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
È necessario in questi casi, conclude il Dipartimento VV.F. prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.
Riferimenti normativi:
Nota prot. n. DCPREV 11973 del 05/10/2016
“Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.)”
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