Attività viaggianti: diffuso il nuovo decreto VV.F.

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I Vigili del fuoco informano dell’imminente pubblicazione in Gazzetta di due nuovi decreti, riguardanti rispettivamente le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante e l’aggiornamento regolamentare ed organizzativo della componente aerea del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Il decreto sulle attività viaggianti modifica e integra il decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” al fine di armonizzare il medesimo decreto al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale sugli organismi di certificazione nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante.
Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 si applicheranno fino al 30 giugno 2013.

Inoltre, in base all’articolo 6 del decreto, i gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l’attrazione oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.

L’istanza va corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

Redazione InSic

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