Attrezzature

Attrezzature a pressione: in Gazzetta il decreto di attuazione della direttiva UE

1069 0
AGGIORNAMENTO
—————————————————–
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.53 del 4-3-2016) il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016 n.26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE in materia di armonizzazione per la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Il Decreto era stato annunciato già dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 febbraio (ne riportiamo sotto i dettagli forniti sul decreto) e apporta profonde e numerose modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che attua nel nostro paese la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal Titolo del D.Lgs. 93/2000 che viene sostituito in “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”.

Ricordiamo che, sempre in materia di attrezzature a pressione il Governo ha poi annunciato nel Consiglio dei Ministri del 19 febbraio, l’approvazione, per ora solo in esame preliminare, di un ulteriore decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.


——————————————————-
Attrezzature a pressione: il Governo approva il decreto di attuazione
Fonte: Redazione InSic.it
Durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 10 febbraio, il Governo ha approvato diversi provvedimenti in materia di sicurezza, tutela ambientale e antincendio. Molti i temi trattati, dal referendum sulle Trivellazioni al decreto su Pile e batterie al cadmio. Dal decreto sulle attrezzature a pressione quello sulle sostanze radioattive in acqua (vedi il nostro approfondimento).

Per quanto concerne, in particolare, il settore antincendio segnaliamo l’approvazione, in esame definitivo del decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.Il decreto era stato approvato in via preliminare il 13 novembre scorso.La nuova disciplina si applicherà alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i bulk containers, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, risulterà essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi comprese le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione saranno progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante dovrà applicare quindi i seguenti principi:
–eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
–applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
–informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.

A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovranno adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore