Attuazione Seveso III: redazione del Piano di Emergenza

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Continuiamo con l’analisi del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che da attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. della Direttiva 105/2015.



Abbiamo parlato del decreto e dei suoi Allegati, dell’obbligo di Notifica e della redazione della Politica di Prevenzione e del Rapporto di Sicurezza. Ora approfondiamo quanto si riporta sulla stesura dei Piani di emergenza. Il Decreto distingue innanzitutto fra Piano di Emergenza interno ed Esterno.

Piano di emergenza interna
Il Decreto stabilisce all’articolo 20 che per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il Gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna: gli stessi attori vanno consultati preliminarmente in caso di riesame e sperimentazione del Piano stesso.
Il Piano di Emergenza interna va adottato nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell’ambito dell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all’articolo 14, comma 5 e all’allegato 3.

Piano di emergenza esterna
Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
Tale piano va comunicato al Ministero dell’ambiente, all’ISPRA, al Ministero dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale di area vasta. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b).
Inoltre, viene riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Fino all’emanazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna da parte del Dipartimento della protezione civile d’intesa con la Conferenza Unificata,si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Si legge poi al comma 11 che in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell’articolo 20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all’articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.
Nelle prossime notizie analizzeremo gli altri adempimenti e le sanzioni previste dal Decreto.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38)
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015


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