Beni culturali

Beni tutelati: nuova regola tecnica dal Ministero dell’Interno – DM 10/7/2020

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Nuova regola tecnica antincendio dal Ministero dell’Interno!
Dopo la regola tecnica verticale sulle Autorimesse, dal Ministero dell’Interno arriva anche la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, approvata con DECRETO 10 luglio 2020.
Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta (Serie Generale del 22 luglio 2020) ovvero il 21 agosto 2020. e apporta conseguentemente modifica al Codice di prevenzione Incendi (DM 3/8/2015, ai fini del loro inserimento, in particolare agli artt. 2 e 5 e soprattutto all’allegato 1 del Codice: nella sezione V “Regole tecniche verticali”, cui viene aggiunto il capitolo «V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi».

RTO edifici tutelati: DM luglio 2020 – Campo di applicazione

Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al DM 10/7/2020 si possono applicare (art. 1 comma 1) alle attività individuate con il numero 72 nell’allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione e (art. 2 comma 2) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DIM 20 maggio 1992, n. 569, e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.

RTO edifici tutelati: DM luglio 2020 – cosa si intende per bene tutelato?

Nell’allegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) si fornisce una definizione di “Bene tutelato” quale: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e si specifica che sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti).
Ma il Decreto si applica anche a
Musei o gallerie: strutture permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

DECRETO 10 luglio 2020 del MINISTERO DELL’INTERNO

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.183 del 22-7-2020)

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VOLUME
Codice di prevenzione incendi commentato + Le nuove Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi commentate
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani
accompagnato dall’addenda “Le nuove Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi commentate” che contiene gli aggiornamenti apportati dal D.M. 14 febbraio 2020, dal D.M. 6 aprile 2020 e dal D.M. 15 maggio 2020, al D.M. 3 agosto 2015.

Redazione InSic

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