La società aveva chiesto di escludere dal calcolo, alcuni prodotti liquidi che, secondo il metodo ISO 3680-2004, non sostengono la combustione.Secondo il Comando, il contributo termico di questi prodotti non poteva essere escluso in quanto le modalità di prova fanno riferimento ad una temperatura dei campioni di 49°C. Tale valore di temperatura, benché si ritenga previsto dallo standard di prova citato (ASTM D 4206-96), appare inferiore ai valori cui potrebbero essere soggette le sostanze in oggetto, in relazione allo scenario d’incendio ipotizzabile per l’attività di cui trattasi.
Il Comando ha investito la Direzione regionale del Piemonte, che pur condividendo le impostazioni del Comando di Alessandria, a sua volta ha chiesto un parere alla Direzione centrale sulla questione.
La Direzione centrale chiarisce che il calcolo del carico di incendio specifico di progetto (qr.d) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti.
Il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinalo sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002; per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995 che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti.
La Direzione centrale ricorda che, nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati secondo il DM 9/3/2007.
La Direzione centrale pertanto concorda con il Comando di Alessandria in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta dalla Società, visto che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.
In allegato troverete la risposta al quesito posto alla Direzione regionale attraverso la Direzione regionale.
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