Campeggi, chiarimenti sulla nuova Regola tecnica

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Il Dipartimento VVF con Circolare. n. 11002 del 12 settembre 2014 (in allegato) fornisce indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi per i campeggi. Le indicazioni VVF riguardano il decreto ministeriale 28 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014) con cui è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entrata in vigore il 13 aprile 2014.

Chiarimenti sul DM 28/2/2014

Per quanto attiene al DM 28/2/2014, si chiarisce che
i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone (si veda nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013)
– quanto al “Sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo” si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale (si veda art. 6 co 1 e 2 lett. a);

Le precisazioni sulla Regola tecnica Campeggi

La regola tecnica, allegata al DM 28/2/2014 ha due percorsi applicativi diversi, che vengono chiariti negli aspetti più critici:
Quello tradizionale “prescrittivo” che riguarda le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti – Titolo I – Attività di nuova costruzione. Del Titolo I vengono pertanto approfondite alcune tematiche legate a Distanze di protezione (punto 2.1) (fasce di protezione in cui è possibile mantenere elementi naturali già presenti), distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative(punto 5.1), l’installazione di appositi punti fuoco (punto 5.4 -aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi) e misurazione della distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio; punto 9 (divieto di accensione fuochi)
Quello “proporzionale” e “alternativo” applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali –Titolo II – Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio. Tale metodo è utilizzabile anche nell’ambito dei procedimenti di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Poi, si passa all’analisi di alcune disposizioni della
Parte A: si fa riferimento alla categorizzazione degli Insediamenti Ricettivi in Area Aperta, all’analisi del contesto insediativo, dell’Habitat insediativo e sulla caratterizzazione delle zone omogenee il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile;
Parte B si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio si osserva che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell’insediamento ricettivo: pertanto, una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.
In tal caso, le misure di sicurezza devono essere riferite per tutto il periodo di apertura alla categoria antincendio più gravosa. Il numero degli addetti all’esodo, comunque determinato coerentemente con le risultanze della specifica valutazione dei rischi, può invece essere rapportato al diverso numero di persone effettivamente presenti all’interno dell’insediamento ricettivo.
Infine la circolare riporta alcune considerazioni sull’allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti e adeguamento della rete idrica antincendio.

Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 11002 del 12 settembre 2014
Decreto 28 febbraio 2014 recante
“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ” -Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

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Redazione InSic

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