Cinematografi: chiarimenti sui requisiti delle cabine di proiezione

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La Direzione Centrale Prevenzione VVF presso il Ministero dell’Interno con Circolare n. 4471 del 16 aprile 2015, risponde a numerosi chiarimenti all’applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo e terzo capoverso del Titolo VI del D.M. 19 agosto 1996.


Oggetto di chiarimento è l’accesso alle cabine di proiezione: in base alla regola tecnica in vigore deve avvenire mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
Il problema si pone nel caso di sostituzione delle pellicole cinematografiche con sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un’apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.

La Direzione stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.
I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.

Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 4471 del 16 aprile 2015
Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati – D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI

Redazione InSic

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