Il Quesito
L’invio della cartella sanitaria di un lavoratore può essere effettuato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o deve obbligatoriamente avvenire da parte del Medico Competente di persona e solo ed esclusivamente in presenza del Datore di Lavoro?
Il Datore di lavoro può mandare una persona diversa da lui a ritirarla, senza la garanzia di una sua firma e timbro per il ritiro del materiale stesso? In che tempi il Medico, dopo una richiesta scritta, deve consegnare la cartella sanitaria?
Secondo l’Esperto
Tutte le questioni formulate non sono sempre ed adeguatamente specificate nel D.Lgs. 81/2008 motivo per il quale occorre rifarsi ad una ragionevole interpretazione delle norme.
La prima questione riguarda l’invio della cartella sanitaria di cui al comma “d” dell’art. 25 del citato decreto. Ebbene, la norma stabilisce che il Medico Competente “consegna al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso” con la salvaguardia delle norme sulla privacy e del segreto professionale. Quindi, la norma generale riguarda la consegna personale al Datore di Lavoro della documentazione sanitaria. Tuttavia il Medico si deve accertare, se vi è impossibilità di adempiere da parte del Datore di Lavoro per giustificato motivo, che la persona scelta – nel caso – per ricevere la documentazione sia effettivamente un suo delegato che rilasci adeguata ricevuta e che rispetti gli obblighi connessi alla funzione. A giudizio di chi scrive infatti la facoltà di delega da parte del Datore di Lavoro non è tassativamente proibita, anche perché il Legislatore, nel caso del D.Lgs. 81/2008, come è noto, l’ha impedita solo per la nomina del RSPP e per l’effettuazione del DVR.
Il secondo punto riguarda la questione se il Datore di Lavoro possa inviare una persona a ritirare detta documentazione senza la garanzia di una sua firma e per il ritiro del materiale. Valgono le stesse considerazioni, e cioè che il soggetto delegato deve essere – appunto – munito di delega e che tutte le ricevute dovrebbero – per esempio – riportare la dizione: X ritira la documentazione per conto del datore di lavoro delegante Y, meglio con il timbro dell’impresa e specificando la necessità di salvaguardia del segreto professionale sulla busta relativa agli incartamenti clinici. Infine l’ultimo quesito riguarda il tempo entro il quale debba essere soddisfatto l’obbligo di consegna. Questa notazione vale anche per il successivo comma “e” del D.Lgs. 81/2008 che riguarda la consegna dei documenti al lavoratore. A giudizio di chi scrive il tempo deve essere il più breve possibile onde evitare che ritardi di comunicazione possano determinare la mancata segnalazione di questioni di salute importanti sia al lavoratore che richiede i documenti, sia al medico competente subentrante. È evidente che eventuali ritardi nella consegna dei dati costituiscono grave responsabilità di chi non li fornisce ed in tal senso vi sono stati vari procedimenti penali nel tempo, volti a stabilire responsabilità e pene per le omissioni sulla trasmissione dei dati sanitari.
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