Compiti di primo soccorso e prevenzione incendi: chiarimenti dall’Ispettorato del Lavoro

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Con Circolare n.1/2018 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro vengono date alcune indicazioni sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione ai sensi dell’art. 34 comma 1 del Testo unico di Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n.81/2008.
Tale facoltà concessa al datore di lavoro anche nelle aziende con più di 5 dipendenti ma ciò non comporta che il Datore possa agire in totale autonomia…

L’abrogazione del comma 1 bis dell’art. 34 del D.Lgs. n.81/2008
Con il D.Lgs. n.151/2015 (attuativo del Jobs Act) all’art. 20, comma 1, lettera g) veniva abrogato il comma 1 bis dell’art. 34 del D.Lgs. n.81/2008 (comma introdotto dal D.Lgs. 106/2009) che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori.
Si è così tornati all’originaria previsione del D.Lgs. 81/2008 (e del precedente D.Lgs. n.626/94 (art. 10), riconoscendo anche a quelle aziende con più di cinque lavoratori il vantaggio di avere un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso.
Tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del D.Lgs. n.81/2008” sottolinea l’Ispettorato.

Gli obblighi del datore di lavoro
Il Datore ha comunque l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato”.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Quindi, conclude l’Ispettorato il fatto che un datore di lavoro, dotato di adeguata formazione, possa svolgere le attività di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: “lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo”.

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Redazione InSic

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