Contenitori-distributori di carburante: indicazioni applicative dal Dipartimento VV.F.

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Con la Circolare n.1/2018 del 29 agosto, pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco, la Direzione Centrale fornisce alcuni chiarimenti in materia di prevenzione incendi sull’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Il Dipartimento ricostruisce la normativa di riferimento, ed in particolare fa riferimento alla regola tecnica emanata con Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 modificata con Decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 2018 che abroga e sostituisce le norme in precedenza citate e si applica a tutti i contenitori­distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Esenzioni dall’adeguamento a RT
In un’utile tabella si riassumono alcune indicazioni utili riferite all’art.4 comma 2 del DM 22 novembre 2017 sulle esenzioni dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica dei distributori:
-in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
– in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA);
– in cui siano pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando.

Definizioni ed elementi tecnici
Il Dipartimento, con riferimento al Punto 1 .2 lettera b) dell ‘allegato al DM 22 novembre 2017 conferma che il termine “contenitore-distributore” impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” impiegati nel DM 19/3/1990. Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.
Inoltre, il Dipartimento VVF informa che con l’entrata in vigore del decreto decadono, esclusivamente ai fini delle nuove immissioni sul mercato, le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1.
Quanto alle approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del DM 19/03/1990 e del DM 12/03/2003, esse non decadono con l’entrata in vigore del DM 22/11/2017 purché l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato.

Bacino di contenimento e imprenditori agricoli
Ulteriori precisazioni tecniche riguardano il “bacino di contenimento” che non viene considerato elemento strutturale del contenitore­ distributore: pertanto l ‘eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Ciò vale anche per il box prefabbricato che non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Infine, un riferimento agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dall’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA) ma occorre osservare quanto indicato dal DM 22 novembre 2017 (si veda legge 11 agosto 2014 n. 116).

Indicazioni sul DM 10 maggio 2018
A proposito del DM 10 maggio 2018, il Dipartimento chiarisce che entro il 17 febbraio 2019, possono essere commercializzati ed installati contenitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l’apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017).
Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi aggiunge il Dipartimento che precisa come “tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto “contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al Decreto 22 novembre 2017″.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 –
DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”. Indicazioni applicative.

Redazione InSic

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