Conversione DL 101/2013, riferimenti al Corpo VV.F. ed alle attività RIR

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È stato convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il DL 101/2013 che detta «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.»Al suo interno come già anticipato (vedi notizie in allegato) anche una previsione circa l’aumento di organico del Corpo VVF, nonché riferimenti all’attività di emergenza del Corpo ed, infine agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Aumento di organico per il Corpo VV.F.

L’articolo 8 del DL 101/2013, come modificato dalla legge di conversione dispone che per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica è incrementata di 1.000 unità ed è autorizzata l’assunzione di un corrispondente numero di unita’ mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie (di cui all’articolo 4-ter del DL 20 giugno 2012, n. 79). La legge di conversione del DL 101/2013 aggiunge che si potrà attingere alle graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all’indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa, fissati nella misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l’anno 2013, di euro 29.848.630 per l’anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall’anno 2015.
Prevista quindi una riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo.

Impiego di personale volontario

L’articolo 8 inoltre, contiene alcune modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, relativamente all’impiego del personale volontario, aggiungendo un comma 6 bis all’articolo 24 del sopracitato decreto, che riferisce come “…il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea.
Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome
“.

Attività RIR

Infine, l’articolo 8 del DL 101/2013, come convertito in legge 125/2013 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334“.Sempre nell’articolo si riferisce che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta con la conversione in legge in gazzetta, quindi dal 30/10/2013), verranno adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2001, (in GU n. 80 del 5 aprile 2001), adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 334/1999.La legge di Conversione del DL 101/2013 ha poi aggiunto che “comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie”.

Redazione InSic

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