Aumento di organico per il Corpo VV.F.
L’articolo 8 del DL 101/2013, come modificato dalla legge di conversione dispone che per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica è incrementata di 1.000 unità ed è autorizzata l’assunzione di un corrispondente numero di unita’ mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie (di cui all’articolo 4-ter del DL 20 giugno 2012, n. 79). La legge di conversione del DL 101/2013 aggiunge che si potrà attingere alle graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all’indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa, fissati nella misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l’anno 2013, di euro 29.848.630 per l’anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall’anno 2015.Prevista quindi una riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo.
Impiego di personale volontario
L’articolo 8 inoltre, contiene alcune modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, relativamente all’impiego del personale volontario, aggiungendo un comma 6 bis all’articolo 24 del sopracitato decreto, che riferisce come “…il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea.Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome“.
Attività RIR
Infine, l’articolo 8 del DL 101/2013, come convertito in legge 125/2013 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334“.Sempre nell’articolo si riferisce che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta con la conversione in legge in gazzetta, quindi dal 30/10/2013), verranno adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2001, (in GU n. 80 del 5 aprile 2001), adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 334/1999.La legge di Conversione del DL 101/2013 ha poi aggiunto che “comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie”.Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore