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DECRETO ANTICIPI: requisiti antincendio per Bed & Breakfast e locazioni a finalità turistica

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Nel DECRETO ANTICIPI, DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 ci sono le misure urgenti in materia economica e fiscale: abbiamo visto la proroga per lo smart working e le sanzioni per le violazioni sulle comunicazioni dei rifiuti! Non manca un riferimento all’impiantistica e alla protezione antincendio per quelle unità immobiliari destinate a locazione per finalità turistiche (bed&breakfast e affittacamere).

Immobili per finalità turistiche: codice identificativo e nuovi obblighi

L’articolo 13-ter – inserito nel corso dell’esame presso il Senato – prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN)

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • alle locazioni brevi,
  • alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al comma 3 si specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il comma 6 prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Sicurezza antincendio degli impianti delle unità immobiliari locate per finalità turistiche

Il comma 7 dell’art..13 ter stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
  • di estintori portatili a norma di legge.

Il comma 9 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell’articolo 13 ter, che non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (comma 10).

Verifica della sicurezza antincendio di bed & breakfast e affittacamere

Ai sensi del comma 11, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione. Il successivo comma 12 integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l’evasione, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.

Quando entrano in vigore le disposizioni del Decreto Anticipi per B&B ed affittacamere?

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Sicurezza antincendio dei bed & breakfast: riferimenti alla normativa antincendio

Ricordiamo che le locazioni immobiliari a fine turistico (affittacamere e bed & breakfast) rientrano nell’Attività 66

  • Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).
  • Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).
  • Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
  • Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

La progettazione antincendio delle attività ricettive

Con D.M 06/10/2003 arriva le “regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti”; Il cui campo di applicazione riguarda le
seguenti attività ricettive:

  • Alberghi, motel,
  • villaggi albergo,
  • residenze turistico-alberghiere,
  • villaggi turistici,
  • alloggi agrituristici,
  • ostelli per la gioventù,
  • rifugi alpini,
  • bed and breakfast,
  • Case e appartamenti per vacanze


Il D.M. 09/08/2016, la Regola Tecnica Verticale, RTV 5 viene applicata in concomitanza con la Regola Tecnica Orizzontale, RTO, del Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per le “Attività ricettive turistico-Alberghiere”; questa costituisce la norma di prevenzione incendi parallela rispetto a quella di cui al punto precedente.

Tale regola contiene le norme tecniche di prevenzione incendi relative alle attività ricettive, il cui campo di applicazione comprende: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, B&B, dormitori e case per ferie. Campo di applicazione, questo, che coincide perfettamente con l’attività n.66 del D.P.R 151/2011 ma differisce rispetto al campo di applicazione del D.M. 09/04/1994.

Per approfondire leggi l’articolo: “Attività ricettive Passato! Presente! Futuro? Dalla Legge 406/80 alla RTV 5” – Ing. Giuseppe G. Amaro e Maria G. Cosmai, liberi professionisti, rivista Antincendio 2/2023)

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Redazione InSic

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