Manutenzioni antincendio

Decreto CONTROLLI in vigore: rinvio per le norme sulla Qualificazione dei manutentori (proroga in DM 15/9/22)

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Il DECRETO 15 settembre 2022 del MINISTERO DELL’INTERNO posticipa a decorrere dal 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio previste dall’art. 4 ed all’Allegato II (collegato) del Decreto Controlli (ricordiamo che il Decreto Controlli, DM 1/9/2021 è uno dei tre decreti sostitutivi del DM 10 marzo 1998) .

Il Decreto Controlli è entrato in vigore il 25 settembre 2022 ed è solo il primo atto di una abrogazione progressiva del DM 10 marzo 1998 ad opera dei tre decreti di riforma (Decreto Controlli, Decreto GSA e Decreto “Minicodice” – leggi il nostro approfondimento per un quadro generale dei tre decreti).

  • In cosa consiste la proroga prevista dal DM 15/9/2022? Quali modifiche apporta questo decreto al DM 1/9/2021 Decreto Controlli e come cambia in particolare l’Allegato II?

DM 15 settembre 2022: proroga al Decreto Controlli

Il DM 15 settembre modifica l’art. 6 del Decreto Controlli inserendo l’art. 1-bis che dispone la proroga delle disposizioni di cui all’art.4 e sostituisce il Prospetto 3.8 dell’Allegato II del Decreto 1/9/2022 sui «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)».

Qualificazione manutentori – Proroga art.4 Decreto Controlli

Le ragioni del rinvio riguardano le significative difficoltà riscontrate dal nuovo sistema di qualificazione della figura del manutentore, diverso dal sistema previgente nelle modalità di qualificazione e in virtù delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo.

Cosa dice l’art.4 del Decreto Controlli?

Il Decreto Controlli all’art.4 riportava le nuove regole per la “Qualificazione dei tecnici manutentori” sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (valida su tutto il territorio nazionale) e rimandava per la specificazione all’Allegato II, ora sostituito.

[Per approfondire le nuove modalità di qualificazione, leggi il nostro approfondimento]

DM 15/9/2022 – Modifica al Prospetto 3.8 dell’Allegato II del Decreto Controlli

L’art. 2 del DM 1579/2022 apporta le modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 sui «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)».

Vediamo quali.

Decreto Controlli – Prospetto 3.8 – Allegati Sostituiti

Il DM 15/9/2022 sostituisce

  • il Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
  • il Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

Decreto Controlli – Prospetto 3.8 – Allegati Inseriti

All’allegato II del Decreto Controlli è aggiunto il Prospetto 3.14 con i «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere» (si veda l’allegato B del DM 15/9/22).

Decreto Controlli – Prospetto 3.8 – Modifiche all’Allegato II

Diverse le modifiche testuali all’allegato II del decreto Controlli. In particolare segnaliamo:

  • al par. 1 comma 4 dove si parla degli esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione, si fa riferimento ora non solo a chi svolgeva da almeno 3 anni attività di “formazione” ma in alternativa anche di “controllo periodico”
  • Con riferimento ai Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato, indicati nel prospetto 1 si aggiunge un ulteriore paragrafo che specifica:

«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

  • Par.3: sostituito il comma 2 che così recitava: “Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1”.
  • Ora invece il nuovo comma 2 aggiunge un trafiletto finale con un richiamo alle norme tecniche applicabili, e quindi riporta:

“Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

Decreto Controlli – entrata in vigore

Il Decreto Controlli 1/9/2022, dunque, entra in vigore come da previsione, il 25 settembre 2022 salvo che per le disposizioni dell’art.4 che rimandano all’allegato II.

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998

(D.M. 1/9/2021 – D.M. 2/9/2021 – D.M. 3/9/2021)

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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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