Torniamo alle INDICAZIONI APPLICATIVE del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021 pubblicate dai Vigili del Fuoco nel luglio 2022: ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dopo aver visto il punto 1.1 sui corsi di formazione degli aspiranti docenti antincendio, ed i chiarimenti sui formatori (abilitazione, requisiti e aggiornamento), approfondiamo la Parte 2 del Documento, che riguarda gli addetti antincendio ed in particolare la loro designazione e formazione.
- Ricordiamo che le Indicazioni VV.F. di luglio 2022 vertono sull’applicazione del DM 2 settembre 2021 (Decreto GSA), uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.
- Seguono alle Prime indicazioni VV.F. (2021) emanate con Circolare (DCPREV 15472 del 19/10/21)
[qui il nostro approfondimento con link alle Indicazioni in Allegato].
Il Decreto GSA e la riforma del DM 10 marzo 1998, sarà oggetto di specifica trattazione durante la nostra Manifestazione gratuita “Safety Expo“, in programma dal 21 al 22 settembre a Bergamo Fiera.
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Nell'articolo
Designazione addetti antincendio secondo il Decreto GSA
Quanti addetti antincendio nominare?
Sul punto i Vigili del Fuoco chiariscono che la normativa di sicurezza non definisce in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, salvo in casi specifici in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).
Designazione addetti antincendio: limiti
Sulla designazione degli addetti antincendio il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Addetti antincendio secondo il Piano di emergenza
I VV.F. nelle Indicazioni (al punto 2.1) osservano che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell’allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.
Formazione degli addetti antincendio secondo il Decreto GSA
Al punto 2.2 delle Indicazioni, i VV.F. tornano sulla formazione degli addetti antincendio: si ricordano le tre tipologie di corso per addetti antincendio (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) previste all’allegato III nella durata e contenuti minimi.
I VV.F. rivelano che per una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi.
[Leggi sotto il nostro approfondimento sul Decreto 2/9/2021 a proposito dei tre corsi di formazione e le differenze con la formazione pregressa]
Vediamo gli ulteriori chiarimenti dei Vigili.
Secondo i VV.F. i contenuti minimi dei corsi individuati nell’allegato sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma possono essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio incendio dell’attività (punto 3.2.1 comma 1 e sulla base dell’Allegato III e degli indirizzi diffusi dagli stessi VVF nelle nuove Indicazioni.
I VVF sottolineano che per gli addetti antincendio da formare
1. il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall’allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio.
2. sono validi corsi ed esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998)
3. eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.
La frequenza del corso deve essere completa: ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall’allegato III: è quindi esclusa una frequenza parziale di un corso di livello superiore e non sono ammesse assenze, neanche parziali.
Sul punto i VVF ammettono che le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente ma, specificano, per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file *.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l’esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.
Formazione pratica per addetti antincendio: i chiarimenti VV.F.
La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto, ricorda il Corpo.
Svolgimento della prova pratica antincendio per addetti antincendio: come fare?
I VV.F. riportano alcune indicazioni minime da far rispettare al momento dello svolgimento della prova pratica agli addetti antincendio:
- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.
- Estintori da utilizzare nelle prove:
- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori ( che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore;
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.
Formazione pratica e fasi di svolgimento
Il Corpo nelle Indicazioni riporta i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso: prevista
- una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica
- una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature indicate nelle tabelle seguenti.
- Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.
Secondo i VV.F.
- la conoscenza delle attrezzature da parte dell’addetto deve essere completa, anche se le prove pratiche possono essere limitate secondo le indicazioni.
- La formazione e l’esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende che ordinariamente sono sedi di formazione,
- o utilizzandole attrezzature predisposte a scopo didattico presso le sedi VF.
Formazione pratica per addetti antincendio: come svolgerla e chi partecipa
Sulla formazione pratica le ulteriori indicazioni dei VV.F riguardano le modalità di svolgimento e di partecipazione.
Sì: nel Decreto GSA la formazione pratica è introdotta anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.
Durante le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua.
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte.
Svolgimento corsi di formazione addetti antincendio presso strutture periferiche del CNVVF o strutture del richiedente
Spiegano i VV.F. che i datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati dovranno inoltrare direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F, per l’effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.
Istanze per corsi in strutture periferiche: la documentazione
Le istanze devono contenere e indicare:
- quietanza del versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato
- tipo di corso di formazione richiesto (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR, 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG)
- elenco dei lavoratori corsisti, completo dei dati anagrafici;
- il nominativo e i recapiti del responsabile incaricato dal datore di lavoro per seguire gli adempimenti di varia natura connessi con l’organizzazione e l’espletamento del corso.
Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, questi dovrà
- assicurare l’organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura,
- garantire il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche;
- provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l’attività formativa, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Inoltre, si precisa che l’idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.
Formazione antincendio per addetti presso le sedi del Corpo nazionale VVF
L’ultima parte del punto 2.2 spiega quali strutture del Corpo possono erogare i corsi per addetti antincendio, chi può fare il docente teorico e pratico ed il numero massimo dei discenti.
Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono:
-la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale;
-i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.
I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi
Le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.
È consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.
Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.
Decreto GSA e gestione della sicurezza antincendio: corsi e formazione
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INFORMA- Roma
Decreto GSA: analisi completa (testo, allegati e atti interpretativi VV.F.)
InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:
- Decreto GSA in Gazzetta: nuove regole per il Servizio Antincendio in azienda – Decreto 2 settembre 2021;
- La gestione sicurezza antincendio in esercizio, secondo il Decreto GSA – Allegato I;
- La gestione della sicurezza antincendio in emergenza, secondo il Decreto GSA – Allegato II;
- I contenuti minimi di formazione antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato III e IV;
- Formazione per docenti di corsi per addetti antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato V.
Atti interpretativi VV.F sul Decreto GSA
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