Torniamo alle INDICAZIONI APPLICATIVE del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021: ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristi-che dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’arti-colo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dopo aver visto il punto 1.1 sui corsi di formazione degli aspiranti docenti antincendio, vediamo i chiarimenti forniti sull’abilitazione dei formatori (punto 1.2), i requisiti dei formatori degli addetti antincendio (punto 1.3) e aggiornamento dei formatori (punto 1.4).
- Ricordiamo che le Indicazioni VV.F. di luglio 2022 vertono sull’applicazione del DM 2 settembre 2021 (Decreto GSA), uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.
- Seguono alle prime indicazioni VVF emanate con Circolare (DCPREV 15472 del 19/10/21)
[qui il nostro approfondimento con link alle Indicazioni in Allegato]. - Il Decreto GSA e la riforma del DM 10 marzo 1998, sarà oggetto di specifica trattazione durante la nostra Manifestazione gratuita “Safety Expo“, in programma dal 21 al 22 settembre a Bergamo Fiera.
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Nell'articolo
Commissione d’esame per i docenti antincendio
Il punto 1.2 delle Indicazioni VV.F. chiarisce sulla composizione della Commissione che dovrà valutare i futuri docenti antincendio. Riassumiamo i passaggi principali.
La Commissione d’Esame incaricata dell’abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il Corso ed è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale.
Ne fanno parte:
– un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi;
– una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
– una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
– un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.
L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.
Sono previste due prove, una orale e una pratica (se prevista)
—La prova orale verte su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.
—La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione (conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all’utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.
I VVF prevedono:
-un registro dei verbali di accertamento con i risultati delle due prove per ogni candidato e gli argomenti della prova orale se prevista, con le firme dell’esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice;
-un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.
L’allegato 1 alle Indicazioni contiene un fac simile di verbale di sessione d’esame, l’allegato 2 contiene un facsimile di verbale di accertamento.
Requisiti dei formatori degli addetti antincendio
Il punto 1.3 delle Indicazioni VVF in materia di formazione dei docenti antincendio e degli addetti riguarda l’attestazione dei requisiti dei formatori da parte del Corpo Nazionale VVF.
La novità è l’annuncio di una prossima una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto dall’art. 6 comma 7 del Decreto GSA D.M. 2 settembre 2021.
A seguito del superamento dell’esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l’esame rilascerà l’attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l’esame.
Il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti dovrà essere di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. I docenti in possesso dei requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione anche in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.
Aggiornamento dei formatori antincendio: quali regole?
L’ultimo punto riguarda l’aggiornamento dei formatori (punto 1.4). Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto 2 settembre 2021, ricordano i VVF.
I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. o da altri soggetti, pubblici o privati.
Secondo i VVF devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia.
L’aggiornamento deve essere garantito nell’arco dei 5 anni ed è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.
Per approfondire le indicazioni dell’Allegato V del Decreto GSA si consiglia la lettura dell’articolo che segue.
Decreto GSA e gestione della sicurezza antincendio: corsi e formazione
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8 Crediti CNI
INFORMA- Roma
Decreto GSA: analisi completa (testo e allegati)
InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:
- Decreto GSA in Gazzetta: nuove regole per il Servizio Antincendio in azienda – Decreto 2 settembre 2021;
- La gestione sicurezza antincendio in esercizio, secondo il Decreto GSA – Allegato I;
- La gestione della sicurezza antincendio in emergenza, secondo il Decreto GSA – Allegato II;
- I contenuti minimi di formazione antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato III e IV;
- Formazione per docenti di corsi per addetti antincendio secondo il Decreto GSA – Allegato V.
Atti interpretativi VV.F sul Decreto GSA
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