Indicazioni dei Vigili del Fuoco sui Formatori per l’Abilitazione Antincendio: Requisiti e Aggiornamento secondo il Decreto GSA

4405 0

Torniamo alle INDICAZIONI APPLICATIVE del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021: ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristi-che dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’arti-colo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dopo aver visto il punto 1.1 sui corsi di formazione degli aspiranti docenti antincendio, vediamo i chiarimenti forniti sull’abilitazione dei formatori (punto 1.2), i requisiti dei formatori degli addetti antincendio (punto 1.3) e aggiornamento dei formatori (punto 1.4).

Commissione d’esame per i docenti antincendio

Il punto 1.2 delle Indicazioni VV.F. chiarisce sulla composizione della Commissione che dovrà valutare i futuri docenti antincendio. Riassumiamo i passaggi principali.

Come è composta la Commissione d’esame per i docenti antincendio?

La Commissione d’Esame incaricata dell’abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione che organizza il Corso ed è presieduta dal Direttore centrale, interregionale o regionale.

Chi fa parte della Commissione d’esame per docenti antincendio?

Ne fanno parte:
– un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi;
– una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi,
– una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
– un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.

Come si articolano le Prove d’esame per i formatori antincendio alla luce del Decreto GSA?

L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Quali prove d’esame per i formatori antincendio alla luce del Decreto GSA?

Sono previste due prove, una orale e una pratica (se prevista)
La prova orale verte su uno o più argomenti teorici tra quelli indicati dal programma, a discrezione della commissione.
La prova pratica di esame, ove prevista, dovrà riguardare tutti e 3 gli aspetti della formazione (conoscenza, utilizzo del presidio, insegnamento all’utilizzo del presidio) su uno o più presidi oggetto della formazione, con valutazioni distinte da parte della commissione.

Quale documentazione per gli esami dei docenti antincendio?

I VVF prevedono:
-un registro dei verbali di accertamento con i risultati delle due prove per ogni candidato  e gli argomenti della prova orale se prevista, con le firme dell’esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice;
-un verbale della sessione di esame, contenente l’indicazione dei candidati esaminati e di quelli idonei, i numeri dei verbali di accertamento, l’orario di inizio e l’orario di fine della sessione firmato da tutti i membri della Commissione esaminatrice.
L’allegato 1 alle Indicazioni contiene un fac simile di verbale di sessione d’esame, l’allegato 2 contiene un facsimile di verbale di accertamento.

Requisiti dei formatori degli addetti antincendio

Il punto 1.3 delle Indicazioni VVF in materia di formazione dei docenti antincendio e degli addetti riguarda l’attestazione dei requisiti dei formatori da parte del Corpo Nazionale VVF.

La novità è l’annuncio di una prossima una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto dall’art. 6 comma 7 del Decreto GSA D.M. 2 settembre 2021.

Come procedere con l’attestazione dei requisiti dei formatori degli addetti antincendio?

A seguito del superamento dell’esame di abilitazione la struttura del C.N.VV.F. ove si è svolto l’esame rilascerà l’attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l’esame.

Attestazione dei requisiti dei formatori antincendio: quando serve?

Il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti dovrà essere di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. I docenti in possesso dei requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione anche in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F.

Aggiornamento dei formatori antincendio: quali regole?

L’ultimo punto riguarda l’aggiornamento dei formatori (punto 1.4). Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto 2 settembre 2021, ricordano i VVF.

Chi può erogare i corsi di aggiornamento per formatori antincendio (secondo il Decreto GSA)?

I corsi di aggiornamento, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. o da altri soggetti, pubblici o privati.

Corsi di aggiornamento: quali argomenti trattare

Secondo i VVF devono riguardare argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia.

Quando procedere all’aggiornamento dei formatori antincendio?

L’aggiornamento deve essere garantito nell’arco dei 5 anni ed è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.

Per approfondire le indicazioni dell’Allegato V del Decreto GSA si consiglia la lettura dell’articolo che segue.


Decreto GSA e gestione della sicurezza antincendio: corsi e formazione

InSic suggerisce i seguenti corsi di Istituto informa

Gestione della Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornati sul nuovo Decreto GSA con Istituto Informa!

CORSO: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IN VIDEOCONFERENZA
Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)

Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendio

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Controlli antincendio sugli impianti e sistemi: cosa fare? – nuovo corso INFORMA!

Istituto Informa organizza il corso:

Controlli e manutenzione di sistemi, impianti ed apprestamenti antincendio

Linee guida e indicazioni operative – Le novità del D.M. 01/09/2021

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori progettazione ed esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

8 Crediti CNI
INFORMA- Roma

Decreto GSA: analisi completa (testo e allegati)

InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:

Atti interpretativi VV.F sul Decreto GSA

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore