I Vigili del fuoco tornano a chiarire altri aspetti dei Decreti di riforma del DM 10 marzo 1998: dopo la Circolare n.15472 con i chiarimenti sul DECRETO CONTROLLI (DIM 1/9/2021) e la Circolare n.14804 coi chiarimenti sul DECRETO GSA (DIM 2/9/2021), ora arriva una nuova Circolare (n.16700) coi chiarimenti sul DECRETO MINICODICE (DIM 3/9/2021), l’ultimo dei tre decreti pubblicati.
La Circolare DCPREV n.16700 dell’08/11/2021 evidenzia gli aspetti salienti del decreto e le novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
Nell'articolo
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, quale normativa applicare?:
I Vigili del fuoco focalizzano l’attenzione sull’art.3 che individua i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro
L’articolo fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro e prevede 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo:
- in generale “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili“;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell’allegato I, si applica l’allegato I stesso al DM 3/9/2021;
- per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Codice di prevenzione Incendi (Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i).;
- si fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.
I chiarimenti VV.F. sulla normativa da applicare ai luoghi di lavoro
Secondo i VV.F. il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare: l’art. 2 del DM 3/9/21 chiarisce che si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri.
Inoltre, osservano, l’art.3 comma 3 estende il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Cosa si intende per luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio
Sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo : ≤ 1 00 occupanti;
- con superficie lorda complessiva : ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Codice di Prevenzione Incendi e MINICODICE: quali differenze e analogie?
Nella Circolare si chiariscono in più passaggi i rapporti fra il Codice di Prevenzione incendi ed il MINICODICE, sia dal punto di vista della diversità funzionale dei due provvedimenti, sia nella parte descrittiva dei criteri di valutazione del rischio e delle misure gestionali.
MINICODICE: il richiamo al capitolo G.1 del Codice di Prevenzione incendi
L’Allegato al Decreto MINICODICE fa espresso riferimento al Codice di Prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, ricordano i VV.F. richiede una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro comprensiva degli elementi minimi indicati nell’Allegato (vedi il nostro approfondimento)
Valutazione del rischio incendio e valutazione del rischio esplosione secondo il MINICODICE
Secondo i VV.F. si è posta attenzione alla valutazione dei rischi di incendio e alla conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali: queste costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi, confermano dal Dipartimento, e la valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in temperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del Testo Unico di Sicurezza (art. 2 del decreto).
MINICODICE, strumento più semplificato del Codice di Prevenzione incendi
Il “Decreto MINICODICE” è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale: ad esempio, sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, scrivono i VVF, “non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo “Strategia antincendio””.
DECRETO MINICODICE e Codice di Prevenzione incendi: le differenze nella valutazione dei rischi e nelle misure gestionali
Per questa ragione, chiariscono i VV.F., sono elencati gli elementi minimi della valutazione del rischio d’incendio ai fini dell’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
Quanto alle misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio “spiegano i VV.F.
- sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi”;
- e non sono legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.
La gestione antincendio: differenze fra MINICODICE e Codice di Prevenzione incendi
I VV.F. ritengono che la “Gestione della Sicurezza Antincendio” pur essendo declinata in “linguaggio Codice”, mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni del DECRETO CONTROLLI (sul man tenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) e GSA (per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza); per la gestione della sicurezza antincendio, i VV.F. ricordano che sono specificate nell’Allegato unico le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA.
Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998
Di seguito, alcuni suggerimenti su articoli, corsi e volumi di approfondimento sulla riforma del DM 10 marzo 1998 e sulla normativa del Codice di prevenzione Incendi.
Rivista Antincendio – Articolo di commento sulla riforma del DM 10 marzo 1998
L’Aggiornamento sul Decreto GSA e su DECRETO CONTROLLI: i corsi di Istituto Informa
Istituto Informa organizza il corso:
Controlli e manutenzione di sistemi, impianti ed apprestamenti antincendio
Roma, 27 maggio 2022
Linee guida e indicazioni operative – Le novità del D.M. 01/09/2021
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori progettazione ed esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
8 Crediti CNI
INFORMA- Roma
(D.M. 1/9/2021 – D.M. 2/9/2021 – D.M. 3/9/2021)
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Il Manager dell’Antincendio – Alla luce dei nuovi Decreti sostitutivi del D.M 10.03.1998
Strumenti operativi per la gestione e riduzione del rischio
Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori, Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e per Professionisti della security aziendale certificati da CERSA.Corso in fase di qualificazione per la Certificazione “Fire Manager” istituita dall’Organismo di Certificazione ICMQ/CERSA
80 Crediti Formativi (CFP) CNPI
100 Crediti formativi (CFP) CNI
Il Volume EPC con la normativa aggiornata del Codice di Prevenzione Incendi
EPC edita il volume:
Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
[2 volumi aggiornati con il D.M. 14 febbraio 2020 (uffici, attività turistico-ricettive, attività scolastiche, attività commerciali), il D.M. 6 aprile 2020 (asili nido), il D.M. 15 maggio 2020 (autorimesse) e D.M. 10 luglio 2020 (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati)].
Allegati
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Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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