In vigore dal 29 ottobre 2022 il DECRETO 3 settembre 2021 del Ministero dell’interno noto come DECRETO MINICODICE, che chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 iniziata con il DECRETO CONTROLLI (DM 1°marzo 2021) ed il DECRETO GSA (Decreto 2 settembre 2021).
Il DECRETO MINICODICE:
- detta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito TUS).
- entra in vigore ad un anno dalla pubblicazione, ovvero dal 29 ottobre 2022
- dal 29 ottobre 2022 abroga completamente il DM 10 marzo 1998 eccezion fatta per la parte legata alla qualificazione dei manutentori antincendio (per effetto della proroga dell’art.4 del Decreto Controlli).
Vediamo di seguito di cosa tratta il decreto 3 settembre 2021 ed il suo fondamentale e unico allegato e suggeriamo alcuni appuntamenti formativi e informativi sulla riforma del DM 10 marzo 1998 e sulla normativa antincendio collegata.
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Nell'articolo
DECRETO MINICODICE: DM 3 settembre 2021: testo e Allegato
Il Decreto 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio“.
Leggi l’analisi dell’Allegato unico, disponibile qui:
Cosa si intende per “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”
In base all’art.1 si intendono i criteri generali atti ad individuare
- le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio;
- le misure tese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- e le misure precauzionali di esercizio.
A quali attività si applica il Decreto 3 settembre 2021 (MINICODICE)?
Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cosa si intende per luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Minicodice
Ai sensi dell’art. 62 “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Valutazione del rischio: cosa dice il DECRETO MINICODICE
In base all’art. 2, la valutazione dei rischi di incendio va effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive» del TUS.
Quali sono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio?
in base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:
- quelli contenuti nelle le regole tecniche di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- quelli di cui all’allegato 1 del DECRETO MINICODICE per i “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” (o in alternativa quelli del DM 3/8/20215);
- quelli del Codice di prevenzione incendi (decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015) per tutti i luoghi di lavoro diversi (che quindi non sono regolati da norme tecniche e non sono a basso rischio ai sensi del Decreto MINICODICE).
Cosa si intende per Luoghi di lavoro a basso rischio?
In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Cosa si intende per attività non soggetta?
Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Cosa si intende per occupanti?
Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
Cosa si intende per quantità significative di materiale comburente?
Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 .
Quando scatta l’adeguamento antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio?
In base all’art. 4, si rimanda l’adeguamento alle disposizioni del Decreto MINICODICE alle occasioni di rielaborazione della valutazione dei rischi individuate al comma 3 dell’art.29 del Testo unico di Sicurezza, ovvero nei casi di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali) in caso di:
La rielaborazione, lo ricordiamo, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29).
Decreto Minicodice DM 3 settembre 2021: criteri interpretativi dei VV.F.
I Vigili del Fuoco hanno prodotto la Circolare DCPREV 16700 del 08/11/2021 “D.M. 03/09/2021 – Primi chiarimenti” con alcuni chiarimenti sul DECRETO MINICODICE (DIM 3/9/2021).
Leggi l’analisi della Circolare:
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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