DECRETO MINICODICE – DM 3/9/2021: indicazioni sulla Valutazione del rischio incendio “semplificata”

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Con l’emanazione del DECRETO MINICODICE (il DM 3 settembre 2021), in vigore dal 29 ottobre 2022 si chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 che, da quella data, verrà definitivamente abrogato.

Il Decreto, come abbiamo visto, stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

In cosa consiste la valutazione semplificata di rischio incendio in base al nuovo decreto? Le risposte nell’Allegato unico al Minicodice!

  • In questo articolo vediamo le indicazioni sulla valutazione del rischio incendio semplificata (punto 3 dell’Allegato unico), con focus sulla gestione dei pericoli. Nel prossimo articolo, la Strategia antincendio da mettere in atto!  

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998
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Cosa si intende per valutazione del rischio incendio “semplificata”

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

L’analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nell’Allegato unico al Decreto Minicodice.

Come effettuare la valutazione del rischio incendio “semplificata”

In base al punto 3 dell’Allegato unico al Decreto Minicodice la valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

La valutazione del rischio incendio “semplificata” deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Cosa si intende per valutazione dei pericoli di incendio?

La valutazione dei pericoli di incendio può riguardare

  • le sorgenti d’innesco,
  • materiali combustibili o infiammabili,
  • carico di incendio,
  • interazione inneschi-combustibili,
  • quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose,
  • lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione,
  • possibile formazione di atmosfere esplosive.

Come descrivere l’ambiente in cui sono descritti i pericoli di incendio?

Per descrivere l’ambiente di lavoro in cui possono esserci pericolo di incendio, si può indicare, ad  esempio:

  • condizioni di accessibilità e viabilità,
  • layout aziendale,
  • distanziamenti,
  • separazioni,
  • isolamento,
  • caratteristiche degli edifici,
  • tipologia edilizia,
  • complessità geometrica,
  • volumetria,
  • superfici,
  • altezza,
  • piani interrati,
  • articolazione planovolumetrica,
  • compartimentazione,
  • aerazione,
  • ventilazione e
  • superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …

Come eliminare o ridurre i pericoli di incendio?

Una volta che vengono identificati i pericoli di incendio attraverso la analisi degli stessi contenuta nella valutazione del rischio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure quali:

  • riduzione delle sorgenti di innesco,
  • corretto impiego di attrezzature elettriche,
  • utilizzo di materiali meno pericolosi,
  • processi produttivi più sicuri,
  • implementazione di specifiche procedure.

Come proteggere l’ambiente dai pericoli di incendio?

Nell’Allegato si suggerisce di separare o proteggere determinati ambiti dei luoghi di lavoro sulla base della specificità dei luoghi stessi, con riferimento a numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati).

In che modo?

Si suggerisce la compartimentazione degli ambiti,

  • interposizione di distanze di sicurezza,
  • protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio,
  • impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio etc…

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998,

Leggi l’articolo che fa il punto sui decreti usciti con i testi normativi, i link di approfondimento ai Decreti di riforma e ai singoli allegati del DECRETO CONTROLLI, DECRETO GSA e DECRETO MINICODICE

Redazione InSic

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