Depositi GPL: ulteriori chiarimenti dal Ministero dell’Interno

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Il Ministero dell’Interno, con Circolare prot. n. 13818 del 21 novembre 2014 (che troverete in allegato) fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del DM 4 marzo 2014 (di modifica del DM 14 maggio 2004) in materia di regole di prevenzione incendi per depositi di GPL fino a 13 m3.

Installazione dei serbatoi
Il DM 4 marzo 2014 modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL (contenuta nel DM 14 maggio 2004) e, in particolare per quanto concerne le modifiche del punto 5.2.4 dell’allegato al DM 2004, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi “possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.”

Utilizzo della Deroga
Chiarisce il Ministero dell’Interno che, qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all’istituto della deroga, di cui all’art.7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l’utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.
Inoltre, si sottolinea (chiarendo il punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 2014) che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale.

La definizione di ” Area privata aperta al pubblico”
Infine, il Ministero dell’Interno precisa che il termine “area privata aperta al pubblico”, indicato nel punto 9.Ibis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all’attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l’accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.

Per saperne di più:
Il Decreto 4 marzo 2014 (pubblicato in GU n.62 del 15-3-2014) ha modificato la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ (vedi l’approfondimento su InSic) ed è stato anche oggetto di un errata corrige con Circolare n. 3812 del 26/3/2014.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE prot. n. 13818 del 21 nov 2014
Depositi di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.

Redazione InSic

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