Depositi prodotti petroliferi: imprenditori agricoli esonerati dagli obblighi del DPR 151/2011

1134 0
La Legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) del DL #AmbienteProtetto, DL 91/2014 (pubblicato in Gazzetta n.192 del 20-8-2014 con il testo coordinato con le modifiche in sede di conversione) esclude gli imprenditori agricoli che utilizzano particolari depositi di prodotti petroliferi, dall’adempiere agli obblighi di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011

La Legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) del DL #AmbienteProtetto, DL 91/2014 (pubblicato in Gazzetta n.192 del 20-8-2014 con il testo coordinato con le modifiche in sede di conversione) all’articolo 1 bis si rivolge agli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi, escludendoli dall’obbligo di adempiere al DPR. 151/2011.
L’articolo 1 bis del DL 91/2014 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 116/2014, specifica che ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di nuova prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011.

Riferimenti normativi:
Decreto spalma incentivi
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Note: entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014
(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72)


Il DL #AmbienteProtetto
Come abbiamo modo di vedere su queste pagine il DL #AmbienteProtetto convertito contiene disposizioni che incidono in materia ambientale e non solo: vengono toccati anche i temi dell’efficientamento energetico degli edifici scolastici, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. Maggiori info nelle notizie collegate.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore