Designazione addetti antincendio, chiarimenti dal ministero Lavoro

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Il ministero del Lavoro ha reso nota la pubblicazione delle risposte agli interpelli presentati in materia di salute e sicurezza in un’area dedicata sul sito istituzionale.Fra i quesiti proposti alla Direzione centrale per l’attività ispettiva c’è anche un interpello, il numero 4, che riguarda l’obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.
Il quesito è stato proposto dal Consiglio nazionale degli Ingegneri che voleva conoscere l’obbligatorietà o meno di tale designazione per queste realtà lavorative, tenuto presente che l’articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[…]per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” e che l’articolo 18 del testo Unico di Sicurezza obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” ma tale designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti, come indicato nella lettera t del medesimo articolo”.
Secondo il ministero l’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 trova applicazione ed è confermata dall’art. 34, comma 1-bis, che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

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Redazione InSic

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