Riportiamo di seguito alcuni quesiti e chiarimenti diffusi dal Corpo Nazionale antincendio sui servizi di vigilanza antincendio per i locali di pubblico spettacolo.
In questo articolo:
• Circolare DCPREV 14133 del 26 ottobre 2020 (IN ALLEGATO)
• Nota prot. n. 8827 del 04 luglio 2020 (IN ALLEGATO)
• Nota D.C. PREV. 8380 del 25 giugno 2020
Nota D.C. PREV. 8380 del 25 giugno 2020
La nota D.C. PREV. 8380 del 25 giugno 2020 che si applica ai servizi di vigilanza antincendio da svolgersi presso gli impianti sportivi, sono applicabili anche ai locali di pubblico spettacolo.
Così indica la Circolare DCPREV 14133 del 26 ottobre 2020 IN ALLEGATO) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che richiama però le prescrizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020.
Il Decreto aveva fissato tale capienza a l.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. La Circolare non tiene però conta della chiusura dei locali di pubblico intrattenimento stabilita da ultimo con DPCM del 24 ottobre 2020.
Nell'articolo
Locali di pubblico spettacolo e rivalutazione dell’entità dei servizi di vigilanza antincendio
Secondo il Corpo VVF si dovrà procedere ad una rivalutazione dell’entità dei servizi di vigilanza antincendio, eventualmente anche sospendendoli, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell’attività per il controllo del numero degli occupanti.
Resta salvo che il personale VVF impegnato nel servizio di vigilanza dovrà adottare le misure di prevenzione e sicurezza tese al contrasto anti COVID-19 definite dai Comandi dei Vigili del fuoco sulla base delle linee guida diramate con precedenti comunicazioni dalle competenti strutture del Corpo.
Nota prot. n. 8827 del 4 luglio 2020
Sul sito del Corpo nazionale dei VV.F. un interessante quesito prospettato da un tecnico antincendio al Comando provinciale VV.F. di Venezia sull’affollamento di un locale di pubblico intrattenimento e sulla possibilità di limitarlo con l’obiettivo di contenere e ridurre le spese di gestione, attraverso l’impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza.
Il Quesito ha ricevuto la risposta del Comando di Venezia e della Direzione Generale VV.F con Nota prot. n. 8827 del 4 luglio 2020 in allegato.
Limitazione dell’affollamento in locale di pubblico spettacolo: il quesito del tecnico
Un locale ad uso discoteca, già autorizzato sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, può per alcune serate o periodi dell’anno dichiarare un affollamento inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M. 19.08.1996?
Il Locale un locale ha ottenuto nel 2019 il CPI con l’adeguamento al D.M. 19.08.96, per un massimo affollamento calcolato con i parametri del succitato decreto di 3.800 persone e in alcune giornate, presenta un afflusso molto inferiore alla capacità massima autorizzata per cui il gestore: chiede, piuttosto che chiudere, di poter limitare per quelle determinate serate l’affollamento a un numero predefinito al di sotto delle 1500 persone: tale limitazione avverrà tramite un sistema preciso di controllo degli accessi e uscite al fine di avere sempre la contezza delle persone all’interno e senza superare il numero massimo consentito con l’obiettivo di contenere e ridurre le spese di gestione, attraverso l’impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza.
La risposta del Comando di Venezia
Il Comando, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, ritiene sia possibile autorizzare affollamenti inferiori. Gli stessi dovranno essere autorizzati anche dalla Commissione di Vigilanza.
La risposta della Direzione Centrale
La Direzione Centrale, investita della questione, dopo la Direzione Interregionale Trentino e Veneto, ricorda che la capienza del locale di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art.141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.
Il richiamo alla circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020
Richiamando la circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020 relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando VF di Venezia, si possa procedere, nell’ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell’entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell’attività per il controllo del numero degli occupanti.
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Esempi ed applicazioni pratiche delle procedure previste dal c.d. “decreto palchi e fiere”
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