Il quesito
Tra i Decreti Interministeriali del 05/03/2007 relativi alla applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, vi è quello relativo agli “accessori per serramenti” (G.U. n. 67 del 21/03/2007) comprendente i “maniglioni antipanico”.L’art. 3 precisa i termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al decreto.
Come per altre tipologie di prodotti da costruzione privi di marcatura CE il decreto interministeriale ne vieta l’uso entro il termine fissato nello stesso ma non specifica né impone la sostituzione dei prodotti installati antecedentemente a tale data (chiarimento riportato su Antincendio del Maggio 2008 relativo agli idranti a parete e sottosuolo).
L’art. 5 del D.M. 03/11/2004 come modificato dal D.M. 06/12/2011, prescrive la sostituzione dei “maniglioni antipanico” entro il 16/02/2013 nelle attività soggette alla prevenzione incendi.
Vi è contrasto tra le due disposizioni normative?
È prevalente l’una rispetto all’altra?
Il responsabile di attività soggetta al controllo dei VV.F. ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 doveva obbligatoriamente provvedere alla sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo, non muniti di marcatura CE, nei casi specificati dall’art. 3 del D.M. 03/11/2004, anche se gli stessi vengono periodicamente controllati, mantenuti efficienti e funzionanti?
L’art. 2 del D.M. 06/12/2011, che modifica l’art. 5 del D.M. 03/11/2004, relativamente al mantenimento della funzionalità originale dei dispositivi di apertura delle porte precisa: “anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”. Cosa significa questa precisazione?
Secondo l’Esperto
Per i maniglioni antipanico installati nelle attività soggette alle autorizzazioni dei Vigili del fuoco, è ormai scaduto il termine del 18/02/2013 data entro la quale tutti i maniglioni non dotati da marcatura CE dovevano essere sostituiti con maniglioni dotati di marcatura CE, anche se accompagnati dall’asseverazione di un tecnico abilitato rilasciata ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6/02/2011. Certo sembra assurdo che un maniglione funzionante, anche se privo della marcatura CE, debba essere sostituito anche se funziona perfettamente (asseverazione), ma queste sono le Norme che il Legislatore prima emana, poi ne proroga i termini di applicazione senza tuttavia modificarne le parti che contrastano con il buon senso, come è il caso del maniglione che va sostituito con altro solo perché privo della marcatura CE, anche se perfettamente funzionante.Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore