Confermato il rinvio all’obbligo di sostituzione dei sistemi antincendio

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AGGIORNAMENTO
La Legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) del DL #AmbienteProtetto, DL 91/2014 (pubblicato in Gazzetta n.192 del 20-8-2014 con il testo coordinato con le modifiche in sede di conversione) conferma il rinvio di ulteriori 9 mesi (ai già previsti sei mesi) dell’obbligo di smaltimento dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate: l’obbligo riguarda i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (vedi sotto i dettagli dell’allungamento dei termini previsti dal D.Lgs. 108/2013.

Inoltre il DL #AmbienteProtetto convertito aggiunge l’Allegato I al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono), prevedendo il nuovo Formato per la denuncia da redigere da parte dei detentori di sostanze controllate, da inviare a Ministero dell’Ambiente e MISE. In esso andranno riportate le tipologie d’impianti antincendio e la tipologia delle sostanze controllate.
L’articolo 11 del DL #AmbienteProtetto (DL 91/2014, come convertito con L. 116/2014) detta misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche.
Stabilisce quindi modifica al D.Lgs. 108/2013 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono), inserendo l’Allegato I del DL. 91/2014 (che contiene il Formato per la denuncia degli utenti finali di cui all’articolo 5 comma 2 bis del D.Lgs. 108/2013) e si introduce il nuovo comma 2 bis all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

L’articolo 5 del D.Lgs. 108/2013 prevede che “chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a 100.000 euro”.
Il nuovo comma 2 bis introdotto dal DL 91/2014 aggiunge che il termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs.108/2013 (entrato in vigore il 12/10/2013) è differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all’allegato I al decreto 91/2014.
Pertanto la scadenza è rinnovata di 15 mesi a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 108/2013, ovvero al 12/01/2016.

Il DL #AmbienteProtetto
Come abbiamo modo di vedere su queste pagine il DL #AmbienteProtetto convertito contiene disposizioni che incidono in materia ambientale e non solo: vengono toccati anche i temi dell’efficientamento energetico degli edifici scolastici, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. Maggiori info nelle notizie collegate.

Redazione InSic

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