All’interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Milleproroghe 2021”, convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 spicca anche (art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di adeguamento delle gallerie ferroviarie, contenuta all’art. 11,comma 4 del decreto 28 ottobre 2005 – Decreto sulla “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie“).
IL DL Milleproroghe 2021 come abbiamo visto reca proroga di termini legislativi in scadenza in varie materie fra le quali,
- l’antincendio: aree sanitarie e attività ricettive;
- la materia ambientale
- ediliza
- sicurezza sul lavoro
Adeguamento delle gallerie: quali interventi vengono prorogati?
In base all’art. 11 comma 4 del Decreto 28 ottobre 2005 scadeva il prossimo 8 aprile 2021 il termine ultimo per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie, a quindici anni dall’entrata in vigore (l’8 aprile 2005) del DM 28 ottobre 2005.
ora la scadenza è rimandata alla fine del 2023.
I lavori di adeguamento da compiere sono quelli indicati nell’art. 11 comma 1-3, ovvero:
- la verifica della rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato II delle gallerie (requisiti di sicurezza applicati all’infrastruttura, al materiale rotabile ed alle misure organizzative ed operative che possono essere adottate);
- la redazione (entro 7 anni dalle valutazioni di cui sopra) del piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, con le corrispondenti stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sull’esercizio.
Nel DL Milleproroghe 2021 convertito si prorogano a fine 2023 anche i termini per altri lavori indicati nel DM 28 ottobre 2005 nell’:
- art. 3 comma 8 – adeguamento del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie ai criteri di sicurezza di cui all’Allegato II;
- art. 10 comma 2 – la redazione del programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, (da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni), che rispetti l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III – Analisi di Rischio (quantitativa).
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