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MILLEPROROGHE 2021 convertito: slitta alla fine del 2023 l’adeguamento delle gallerie ferroviarie

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All’interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Milleproroghe 2021”, convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 e in vigore dal 2 marzo 2021 spicca anche (art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di adeguamento delle gallerie ferroviarie, contenuta all’art. 11,comma 4 del decreto 28 ottobre 2005Decreto sulla “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie“).

IL DL Milleproroghe 2021 come abbiamo visto reca proroga di termini legislativi in scadenza in varie materie fra le quali,

Adeguamento delle gallerie: quali interventi vengono prorogati?

In base all’art. 11 comma 4 del Decreto 28 ottobre 2005 scadeva il prossimo 8 aprile 2021 il termine ultimo per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle gallerie, a quindici anni dall’entrata in vigore (l’8 aprile 2005) del DM 28 ottobre 2005.

ora la scadenza è rimandata alla fine del 2023.

I lavori di adeguamento da compiere sono quelli indicati nell’art. 11 comma 1-3, ovvero:

  • la verifica della rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato II delle gallerie (requisiti di sicurezza applicati all’infrastruttura, al materiale rotabile ed alle misure organizzative ed operative che possono essere adottate);
  • la redazione (entro 7 anni dalle valutazioni di cui sopra) del piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, con le corrispondenti stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sull’esercizio.

Nel DL Milleproroghe 2021 convertito si prorogano a fine 2023 anche i termini per altri lavori indicati nel DM 28 ottobre 2005 nell’:

  • art. 3 comma 8 – adeguamento del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie ai criteri di sicurezza di cui all’Allegato II;
  • art. 10 comma 2 – la redazione del programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, (da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni), che rispetti l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III – Analisi di Rischio (quantitativa).

Redazione InSic

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