All’interno del Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) all’art. 5 comma 5 arriva la proroga al 31 dicembre 2023 per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e asili esistenti al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 originariamente previsto dal D.L. 244/2016 (Piano di straordinario adeguamento antincendio per gli edifici scolastici) e prorogato a più riprese.
Ricostruiamo la normativa di riferimento e le risorse a disposizione per l’adeguamento antincendio di scuole e asili.
Nell'articolo
Scuole e asili: le proroghe per l’adeguamento antincendio
L’art. 5 al comma 5, come modificato in sede di conversione dal Senato, (aggiorna i commi 2 e 2-bis e 2-ter dell’art. 4 del D.L. 244/2016):
- proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per
- gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola,
- per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
- per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido;
- ricomprende anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio è già fissato al 31 dicembre 2024 (cioè, edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
L’articolo 5 comma 6 elimina il termine del 31 dicembre 2021 entro cui con decreto (mai emanato) del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, avrebbe dovuto definire:
- idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento;
- scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Edifici scolastici e Asili: tutte le deroghe antincendio
L’adeguamento antincendio degli edifici scolastici (e asili) era previsto dal comma 2 e dal comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, il Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Era inizialmente fissato al 31 dicembre 2017 e successivamente prorogato nel corso del tempo a opera dell’art. 6, comma 3-ter, del D.L. 91/2018, dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), del D.L. 59/2019 e dell’art. 2, comma 4-septies, lett. b), del D.L. 183/2020.
Adeguamento antincendio delle strutture scolastiche
La disciplina antincendio per l’edilizia scolastica riferisce al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 («Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»).
Con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Adeguamento scuole: i finanziamenti
Per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 l’ex MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114,160 milioni di euro, per le annualità dal 2019 al 2022.
Un ulteriore riparto di risorse si è avuto con D.M. 29 novembre 2019, n. 1111, che sulla base dei criteri stabiliti nell’Accordo quadro definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018, ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019- 2021, 98 milioni di euro:
- 25 milioni di euro per il 2019;
- 25 milioni di euro per il 2020;
- 48 milioni di euro per il 2021.
Il D.M. 29 novembre 2019, n. 1111 ha dato attuazione all’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 59/2019, che ha previsto la definizione del Decreto con il Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico pubblicato poi con DL 244/2016 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.
Adeguamento strutture universitarie: adeguamento entro il 2024
Ricordiamo che il DL Milleproroghe ’22 , il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la Legge di conversione n.15/2022 ha prorogato l’adeguamento antincendio delle strutture universitarie fissandolo entro il 31/12/2024
Il Milleproroghe 2022 ha infatti aggiunto il comma 2-bis all’art.4 del Decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244), il primo dei Decreti Milleproroghe che ha disposto il rinvio dell’adeguamento antincendio delle strutture scolastiche e asili, ma che non aveva inizialmente ricompreso nell’adeguamento anche le strutture universitarie.
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
Contatti:
Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it