Documentazione SCIA in caso di fallimento della ditta esecutrice

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Un abbonato alla rivista Antincendio chiede delucidazioni sulla documentazione da reperire ai fini della SCIA, presso la ditta esecutrice di lavorazioni di adeguamento antincendio per uffici, nel caso la stessa sia fallita e non abbia portato a termine i lavori.

Quesito
Chiedo delucidazioni relativa mente alla documentazione da reperire presso la ditta esecutrice di lavorazioni in attività soggetta al controllo di prevenzione incendio (trattasi di uffici distribuiti in una palazzina composta da 7 piani). Gli uffici sono oggetto di adeguamento antincendio.
La ditta che ha eseguito i lavori di adeguamento antincendio (porte EI, sigillature antincendio, controsoffitti, etc…) presso gli uffici è fallita e non ha terminato tutte la lavorazioni antincendio previste a progetto. Per le lavorazioni completate, la ditta fallita non ha rilasciato le certificazioni quali: dichiarazione di corretta posa, conformità, omologazioni, ddt ed rapporti di prova. Ora si sta procedendo ad affidare ad altra ditta il completamento delle lavorazioni antincendio mancanti.

Ai fini della futura presentazione della SCIA antincendio, le dichiarazioni di corretta posa complete di tutti gli allegati sono da reperire obbligatoriamente, in quanto richiamate nell’elenco del mod.dich.prod.2014 da allegare alla SCIA antincendio.
Qualora fossero necessarie, come si deve procedere? Soluzioni ipotizzate:
a) sostituire i dispositivi antincendio (porte EI, collari, controsoffitti etc) con rilascio di dichiarazione di corretta posa dei nuovi prodotti installati (soluzio ne ipotizzata con enorme impatto economico;
b) incaricare la nuova ditta alla riverifica della corretta posa dei dispositivi antincendio installati dalla ditta fallita con rilascio della dichiarazione di corretta posa dei prodotti riverificati.

Secondo l’Esperto
Certamente sarebbe stato meglio che la ditta che ha eseguito i lavori avesse rilasciato le previste certificazioni, ma, a quanto si legge, essendo fallita e non essendo più possibile reperire le predette certificazioni, è opportuno comunque incaricare le nuova ditta subentrante di verificare la corretta posa in opera dei prodotti antincendio installati e, nel caso di esito favorevole, emettere ora per allora le singole dichiarazioni di corretta posa in opera necessarie per la presentazione della S.C.I.A.
Solo qualora risultasse, dalle verifiche, che qualche prodotto antincendio non è stato corretta mente installato, è opportuno procedere alla rimozione dello stesso e al rimontaggio corretto.

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Redazione InSic

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