La circolare chiarisce che le condizioni di assoggettabilità al punto 72 dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio sottoposto a tutela, pertanto il punto 72 si applica anche in caso di:-biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio2004, n. 42;-una o più attività elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, sempre se aperte al pubblico e svolte all’interno di edifici tutelati.
Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l’attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.
Analoga conclusione nel caso relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l’assoggettabilità al punto n. 72 nel caso in cui all’interno dello stesso siano presenti una o più attività dell’ allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell’edificio.
In tutti i casi si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell’edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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