Edifici tutelati, chiarimenti sull’applicazione della Regola Tecnica

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Continuiamo con l’analisi della Circolare n. 4756 del 09/04/2013 che fornisce interpretativi su alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 con riferimento alle Attività nn. 66, 72, 73.Dopo aver analizzato quanto chiarito sui villaggi turistici ed alla configurabilità dell’attività n. 66 qualora in essi fossero presenti unità immobiliari con oltre 25 posti letto, passiamo all’analisi del secondo dei tre quesiti pervenuti alla Direzione tecnica, che riguarda le Attività di cui al D.P.R. n, 151/2011, all. I, punto n. 72, ovvero “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre”.

La circolare chiarisce che le condizioni di assoggettabilità al punto 72 dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio sottoposto a tutela, pertanto il punto 72 si applica anche in caso di:-biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio2004, n. 42;-una o più attività elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, sempre se aperte al pubblico e svolte all’interno di edifici tutelati.

Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l’attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.
Analoga conclusione nel caso relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.
Potrà non configurarsi l’assoggettabilità al punto n. 72 nel caso in cui all’interno dello stesso siano presenti una o più attività dell’ allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell’edificio.
In tutti i casi si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell’edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Redazione InSic

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