Tali indicazioni sostituiscono integralmente le precedenti lettere circolari DCPREV prot. n. 7075 del 27/04/2010 e DCPREV prot. n. 10925 del 15/07/2010.
In Allegato 1 alla Circolare n. 3300/2019 si riporta l'”Elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanze di sicurezza da elettrodotti aerei”, ed in Allegato 2 la “Dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 7/08/2012”, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell’elettrodotto da elementi sensibili.
La normativa di riferimento
La legge 23 agosto 2004, n. 239 ha definito le competenze in materia di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (articolo l, comma 26) prevedendo una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente, previa intesa con la Regione interessata. Si sostituiscono così autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo l’autorizzazione il titolo a costruire e ad esercire tali attività in conformità del progetto approvato.
L’autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni e, qualora le opere comportino violazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.
Si ricorda che tali disposizioni riguardano anche le reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici già autorizzate in conformità alla normativa vigente.
La procedura per la richiesta di autorizzazione
Inoltre, si specifica che gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi nell’allegato I del DPR 151/11, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
La Circolare detta quindi le procedure da seguire per l’espressione del parere del Ministero dell’interno: il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco una specifica documentazione in duplice copia che comprenda la richiesta di valutazione della compatibilità dell’elettrodotto con le infrastrutture esistenti, le planimetrie in scala opportuna, una relazione sul rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato l), secondo il modello in allegato 2, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012.
La documentazione di cui ai punti 2 e 3 andrà inviata, in formato digitale, anche al Ministero dello Sviluppo Economico per l’acquisizione agli atti della conferenza dei servizi ed all’ Ufficio prevenzione incendi e Rischio industriale del Dipartimento VVF.
Il Comando dei Vigili del Fuoco si esprimerà entro 60 giorni fatta salva una eventuale unica interruzione dei termini per richiesta di integrazioni, trasmettendo il parere al soggetto proponente, ai Comuni interessati ed all’Ufficio Rischio industriale.
Qualora il progetto comprenda attività di cui all’allegato I del DPR 151/11 (ad esempio gruppi elettrogeni), il relativo importo per la valutazione del progetto andrà sommato al versamento, commisurato a 4 ore di istruttoria, ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e del D.M. 2 marzo 2012.
Riferimenti normativi:
Circolare prot. n.3300 del 06/03/2019
Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)
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