L’Associazione riporta il quesito posto alla Direzione centrale facendo una ricognizione della normativa applicabile e le sue lacune. Ecco poi cosa ha risposto a proposito il Ministero e quali tipologie di estintori sono utilizzabili
L’Associazione parte dalla normativa: il D.M. 18 aprile 1977, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico, stabilisce che gli estintori, in dotazione nei predetti mezzi di trasporto di persone, devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in LOCALI CHIUSI, indicando solo due tipologie di estintori (schiuma o CO2), ed escludendo le tipologie per le quali l’agente estinguente possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo.
Tale disposizione, secondo l’Associazione è stata sorprendentemente ignorata dalla gran parte delle aziende che producono pullman turistici/scuolabus e dalla gran parte delle aziende di trasporto che, forse per carenza di informazione specifica, hanno consentito l’installazione a bordo dei propri mezzi di estintori utilizzanti agenti estinguenti non compatibili con la presenza di persone.
Quanto alla scelta dell’estintore da installare deve essere limitata, secondo l’Associazione a quelle tipologie che consentono l’estinzione dei predetti fuochi di classe A e B senza tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità delle persone.
Nell’articolo si riporta anche la risposta inviata per Lettera circolare dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica si ricorda che il Decreto del 1977 indica in funzione dei posti, due tipologie di estintori: estintori a schiuma da 5 litri ed estintori a neve carbonica da 2 Kg.
Tali estintori indicati possono essere sostituiti da estintori di efficienza equivalente.
Per stabilire l’efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l’azionamento dell’estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Pertanto, si legge nella Circolare, devono non ritenersi idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.
Quanto agli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base di acqua, compresi gli estintori a schiuma, omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri, mentre gli estintori a neve carbonica da 2 Kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 Kg
In allegato l’articolo completo tratto dalla rivista Antincendio n.2/2018
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