Analizziamo il primo quesito per il quale si chiedono chiarimenti circa l’effetto domino in caso di flash-fire in uno stabilimento Seveso, mentre il secondo quesito sarà analizzato sotto la sezione Sicurezza.
Falsh-fire: ed effetto domino
Lo scenario incidentale rappresentato dal flash-fire non è attualmente considerato come possibile generatore di effetto domino, tramite effetto indiretto, nell’ambito della più estesa procedura di individuazione dei gruppi domino preliminari, tra stabilimenti limitrofi soggetti alla direttiva Seveso.
Qualora le aree di danno, generate da uno stabilimento da cui si origina un rilascio di sostanza infiammabile, si sovrapponessero ad uno stabilimento recettore limitrofo, si chiede di conoscere come debba essere analizzato il possibile coinvolgimento dello stabilimento recettore stesso.
Secondo il Comitato
Lo scenario incidentale di flash fire, in generale, non è ricompreso tra i possibili generatori di effetto domino secondo l’allegato E del Dlgs 105/15 tra stabilimenti limitrofi per l’individuazione di un Gruppo domino Preliminare, in quanto:
• la radiazione termica che lo caratterizza è di tipo istantaneo e, quindi, non in grado di generare impatti sulle strutture e sui sistemi;
• possiede bassa probabilità di accadimento in quanto essa è legata, sequenzialmente, alla possibilità di perdita di contenimento e alla probabilità di innesco ritardato della miscela in campo di infiammabilità. Occorre comunque l’obbligo di rilevare che, per la valutazione di effetti indiretti, un rilascio di sostanza infiammabile (non innescata e quindi caratterizzata da probabilità più alta) generato da uno stabilimento, potrebbe presumibilmente impedire un’efficace risposta operativa da parte di uno stabilimento recettore limitrofo, se quest’ultimo non fosse messo in grado di conoscere tale scenario, con la conseguente predisposizione delle misure protettive più idonee a contrastarne gli effetti.
A tal fine, parametri utili alla corretta valutazione di questa problematica possono essere:
• caratteristiche chimico-fisiche della sostanza (LEL, capacità di diluizione, ecc.);
• caratteristiche dell’efflusso (portata e posizione);
• fattori specifici di vulnerabilità (presenza di strutture vulnerabili rilevanti per la sicurezza, presenza di personale in campo per l’azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, ecc.);
• caratteristiche dell’area di sovrapposizione (pendenze, spazi aperti o chiusi, presenza di barriere fisiche al movimento dei vapori);
• caratteristiche dei sistemi operativi (sistemi di controllo e intervento remotizzati). Pertanto, laddove le autorità preposte, nell’ambito dei procedimenti di propria competenza, valutassero come plausibile la sopra citata criticità, la stessa potrebbe richiedere un’analisi congiunta della problematica ai gestori degli stabilimenti coinvolti. Qualora tale analisi congiunta, effettuata dai gestori degli stabilimenti coinvolti sulla scorta dei fattori menzionati, non mettesse in luce la solidità dei sistemi di risposta, le autorità competenti potranno prescrivere l’eventuale adozione di misure aggiuntive, tecniche e/o gestionali.
Riferimenti normativi:
Quesito n.14/2018
Flash- fire e effetto domino.
Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015
Sulla banca dati Sicuromnia
Su Sicuromnia è disponibile il testo del Provvedimento e i provvedimenti collegati oltre a news/articoli di approfondimento.Richiedi una settimana di accesso gratuito!.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore