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Formazione del manutentore antincendio: cosa cambia? le modifiche al Decreto Controlli

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Il DECRETO 15 settembre 2022 che rinvia di un anno i termini dell’entrata in vigore dell’art. 4 del Decreto Controlli (DM 1 settembre 2022) sulle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, contiene alcune modifiche all’allegato II in particolare sui “Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato”.

In particolare, viene modificata l’importante Tabella del Prospetto 3.8.2 che contiene i “Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato” con importanti novità.

Decreto Controlli – i Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato: cosa è cambiato?

Nel “vecchio” Decreto Controlli il Prospetto 3.8.2 riportava i Contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato per Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC). Indicava le ore di formazione ed i programmi previsti.

La durata della formazione teorica era di 24 ore e quella pratica di 16 ore.

Ora tutto è cambiato.

Prospetto 3.8.: la formazione per manutentore per SENFC e per SEFFC/SVOF

Nel Decreto Controlli modificato dal DM 15/9/2022 il Prospetto diventa doppio e si divide in due tabelle con riferimenti a diversi sistemi di evacuazione e con diverse ore di formazione previste:

  • Il prospetto 3.8.1 riporta ora i contenuti minimi di formazione per il manutentore di Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)
  • Il Prospetto 3.8.2 riporta ora i contenuti minimi di formazione per il manutentore di Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).

DM 15/9/2022 – nuovo prospetto 3.8.1: la formazione per manutentori di SENFC

La formazione teorica antincendio prevista ora dal Decreto Controlli 1 settembre 2022 come aggiornato dal DM 15/9/2022 per questo manutentore antincendio di Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore passa a 16 ore per la parte teorica e 8 ore per la parte pratica.

Cosa cambia circa i contenuti della formazione?

La formazione teorica è la medesima delineata dal DM Controlli originale ma sui soli SENFC. Per la parte pratica invece c’è un maggiore dettaglio: si richiede una presa in carico di un SENFC, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti. Ma anche, risoluzione delle non conformità riscontrate,  Controllo visivo e funzionale dei componenti, ripristino o sostituzione dei componenti, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio).

Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività protetta.

DM 15/9/2022 – nuovo prospetto 3.8.2: la formazione per manutentori di SEFFC e SVOP

Il Prospetto 3.8.2 è del tutto nuovo: prevede una formazione teorica di 16 ore e una formazione pratica di 8 ore.

La formazione teorica viene definita per il manutentore che si occuperà dei SEFFC e SVOF: deve riguardare il funzionamento di un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e lo schema tipo del sistema. Principio di funzionamento di un sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) con riferimento alle norme tecniche di riferimento: quali

  • la UNI 9494-2:2017 (SEFFC))
  • norme per la progettazione e l’installazione dei sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF) prEN 12101-11
  • norme di prodotto per i componenti dei sistemi di evacuazione fumo e calore (serie delle norme UNI EN 12101)
  • norma per il controllo e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3:2014;
  • documentazione finale di un SEFFC e di un SVOF secondo la normativa applicabile Principi generali sulla manutenzione (compiti, responsabilità e cadenze).

Non manca un riferimento alle leggi e i regolamenti di riferimento (elenco completo nell’Allegato) e le Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.

Per la formazione pratica sui SEFFC o di uno SVOF: si fa riferimento alla verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti. Risoluzione delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico , Controllo visivo e funzionale dei componenti, ripristino o sostituzione dei componenti, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Anche qui tornano tutte le indicazioni del prospetto 3.8.1 per i SENFC.

Per approfondire sul Decreto Controlli e la riforma del DM 10 marzo 1998

Il Decreto Controlli, come modificato dal DM 15 settembre 2022, è uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998 che entra in vigore fra settembre e ottobre.

Di seguito alcuni volumi di approfondimento sulla riforma ed in particolare sulle manutenzioni antincendio.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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