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Formazione per addetti antincendio: le differenze tra Decreto GSA e normativa precedente

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Il Decreto GSA, Decreto 2 settembre 2021, porta con sé diverse novità per la formazione dei lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze a partire dal 29/10/2022.

Abbiamo visto cosa prevede il Decreto GSA per il servizio di prevenzione antincendio, le principali novità per la formazione degli addetti antincendio, ed anche per i docenti antincendio e sui contenuti dei corsi di formazione. Successivamente nel Luglio 2022 sono arrivate le Indicazioni VV.F. 2022 sui corsi di formazione degli aspiranti docenti antincendio.

Riassumiamo di seguito le principali novità in riferimento alla formazione introdotte dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 attraverso alcune tabelle (a cura di Chiara Visconti) comparative fra le vecchie e le nuove disposizioni, in particolare con le previsioni del DM 10 marzo 1998.

Le principali novità del Decreto GSA in materia di formazione per addetti antincendio

In particolare, le principali novità riguardano:

  • La nuova suddivisione per livelli di attività (attività di livello 1/2/3) e tipologie di formazione e aggiornamento (FOR 1/2/3 e AGG 1/2/3);
  • L’introduzione dell’obbligo di aggiornamento della formazione con cadenza quinquennale;
  • Le modalità di erogazione e fruizione dei corsi di formazione e aggiornamento (relativamente alla parte teorica);
  • Le esercitazioni pratiche relative alla formazione/aggiornamento per le attività di livello 1 – corsi di tipo 1;
  • La previsione di specifici programmi di aggiornamento.

Per approfondire su questi aspetti, suggeriamo la consultazione dell’articolo di S.Massera, C.Visconti e A.Mazzuca in rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.12/2021

DM 10 marzo 1998 e Decreto GSA: analogie e differenze

Riportiamo di seguito delle tabelle di correlazione fra il DM 10 marzo 1998 e la normativa pregressa

Le attività soggette: differenze fra DM 10 marzo 1998/DPR 151/2011 e Decreto GSA

Mettiamo in correlazione i punti del DM 10 marzo 1998, del DP 151/2011 e il Decreto GSA, per quanto riguarda la classificazione delle attività soggette, con particolare riferimento alle attività a rischio incendio basso, medio e elevato e quelle che richiedono l’idoneità tecnica.

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE
DM 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151.
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DECRETO 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di pre- venzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislati- vo 9 aprile 2008, n. 81.
   
9.4 – Attività a rischio di incendio basso.
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. (…)3.2.4 Attività di livello 1
1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).
9.3 – Attività a rischio di incendio medio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) tutti i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al DPR 151/2011 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
3.2.3 Attività di livello 2
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
9.2 – Attività a rischio di incendio elevato.
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e
metropolitane; (lettera così modificata dal DM 08/09/1999. N.d.R.)
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. (…)
3.2.2 Attività di livello 3
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibileal pubblico
superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oresidenziale a
ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1,lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG).
Allegato X – Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall’art. 6, comma 3
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;17
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
(lettera così modificata dal DM 08/09/1999. N.d.R.)
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
 4.1
1. Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1,lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

La formazione per addetti antincendio

In questa tabella mettiamo a confronto sull’argomento Formazione le previsioni del DM 10 marzo 1998 e del DM 2 settembre 2021. resta invariata la disciplina dell’idoneità tecnica valevole per entrambe le normative.

FORMAZIONEFORMAZIONE
DM 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO 2 settembre 2021.
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. 
CORSO A:
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)
– Principi della combustione;
– prodotti della combustione;
– sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
– effetti dell’incendio sull’uomo;
– divieti e limitazioni di esercizio;
– misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
– Principali misure di protezione antincendio;
– evacuazione in caso di incendio;
– chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
– istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.
CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1h)
-Principi della combustione;
-prodotti della combustione;
-sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
– effetti dell’incendio sull’uomo;
– divieti e limitazioni di esercizio;
– misure comportamentali.
 2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1h)
– Principali misure di protezione antincendio;
– evacuazione in caso di incendio;
– chiamata dei soccorsi.
3 ESERCITAZIONI PRATICHE (2h)
– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
– presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante
l’attività di sorveglianza.
CORSO B:
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)
1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
– Principi sulla combustione e l’incendio;
– le sostanze estinguenti;
– triangolo della combustione;
– le principali cause di un incendio;
– rischi alle persone in caso di incendio;
– principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
– Le principali misure di protezione contro gli incendi;
– vie di esodo;
– procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
– procedure per l’evacuazione;
– rapporti con i vigili del fuoco;
– attrezzature ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di sicurezza;
– illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
– Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
– presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa apprendimento).
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2h)
Principi sulla combustione e l’incendio:
– le sostanze estinguenti;
– il triangolo della combustione;
– le principali cause di un incendio;
– i rischi alle per le persone in caso di incendio;
– i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) (2h)
Misure antincendio (prima parte):
– reazione al fuoco;
– resistenza al fuoco;
– compartimentazione,
– esodo;
– controllo dell’incendio;
– rivelazione ed allarme;
– controllo di fumi e calore;
– operatività antincendio;
– sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
3 STRATEGIA  ANTINCENDIO (seconda parte) (1h)
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.
4 ESERCITAZIONI PRATICHE (3h)
– Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
– presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
– presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
CORSO C:
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)
1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
– Principi sulla combustione;
– le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
– le sostanze estinguenti;
– i rischi alle persone ed all’ambiente;
– specifiche misure di prevenzione incendi;
– accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
– l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
– l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
– Misure di protezione passiva;
– vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
– attrezzature ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di sicurezza;
– impianti elettrici di sicurezza;
– illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
– Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
– procedure da adottare in caso di allarme;
– modalità di evacuazione;
– modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
– collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
– esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
– presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); – esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4h)
– Principi sulla combustione;
– le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
– le sostanze estinguenti;
– i rischi alle persone ed all’ambiente;
– specifiche misure di prevenzione incendi;
– accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
– l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
– l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) (4h)
– Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
Misure antincendio (prima parte):
– reazione al fuoco;
– resistenza al fuoco;
– compartimentazione;
– esodo;
– rivelazione ed allarme;
– controllo di fumo e calore.
3 STRATEGIA  ANTINCENDIO (seconda parte) (4h)
Misure antincendio (seconda parte):
– controllo dell’incendio;
– operatività antincendio;
– gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in
emergenza.
– controlli e la manutenzione.
Il piano di emergenza:
– rocedure di emergenza;
– procedure di allarme;
– procedure di evacuazione.
4 ESERCITAZIONI PRATICHE (4h)
– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
– presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
– esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
– presa visione del registro antincendio;
– chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICAATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA

L’aggiornamento degli addetti antincendio

In questa tabella la formazione per addetto antincendio basso, medio e alto e il quadro dell’aggiornamento della formazione con una comparazione fra le nuove previsioni del DM 2 settembre 2021 e quelle contenute nella Circolare VV.FF. 23/02/2011

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
circolare VVFF 23/02/2011DECRETO 2 settembre 2021.
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di pre- venzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislati- vo 9 aprile 2008, n. 81.
AGGIORNAMENTO (TRIENNALE)AGGIORNAMENTO (QUINQUENNALE)
Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli ad- detti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di for- mazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigo- re del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di forma- zione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
 L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
CORSO A: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO (DURATA 2h)
1 ESERCITAZIONI PRATICHE (2h)
– Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
– istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE).
L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.
1 ESERCITAZIONI PRATICHE (2h)
– Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
– chiarimenti sugli estintori portatili;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili
– presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
– esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
CORSO B: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO (DURATA 5h)
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1h)
– Principi della combustione;
– Prodotti della combustione;
– sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
– effetti dell’incendio sull’uomo;
– divieti e limitazioni di esercizio;
– misure comportamentali.
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (1h)
– Principali misure di protezione antincendio;
– evacuazione in caso di incendio;
– chiamata dei soccorsi.
3 ESERCITAZIONI PRATICHE (3h)
– presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).
L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.
1 PARTE TEORICA (2h)
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.
2 ESERCITAZIONI PRATICHE (3h)
– Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza;
– chiarimenti sugli estintori portatili;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
CORSO C: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO ELEVATO (DURATA 8h)
1 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (2h)
– Principi della combustione e l’incendio;
– sostanze estinguenti;
– etriangolo della combustione;
– le principali cause d’incendio;
– rischi alle persone in caso di incendio;
– principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (3h)
– Le principali misure di protezione contro gli incendi;
– vie di esodo;
– procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
– procedura per l’evacuazione;
– rapporti con i VVFF;
– attrezzature ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di sicurezza;
– illuminazione di emergenza.
3 ESERCITAZIONI PRATICHE (3h)
– presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
– presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
– esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)
L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.
1 PARTE TEORICA (5h)
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.
2 ESERCITAZIONI PRATICHE (3h)
– Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
– esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza;
– chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
– presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
– esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Per aggiornarsi sulla riforma del DM 10 marzo 1998

CORSO di ISTITUTO INFORMA: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IN VIDEOCONFERENZA
27 gennaio 2022

Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendio

Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La formazione in materia antincendio di istituto Informa

Istituto informa organizza corsi per i professionisti dell’antincendio: ingegneri, progettisti, responsabili della sicurezza antincendio in azienda. Corsi in presenza ed in videoconferenza ed in modalità e-learning!

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Redazione InSic

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