Nella premessa si ricorda che, il Ministero dell’Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l’emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali, da emanarsi nei prossimi mesi.
In attesa delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.L. 83/12, vengono forniti agli enti gestori di gallerie alcuni chiarimenti relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, in una tabella riepilogativa allegata al documento.
In particolare, le precisazioni sono rivolte ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea: per quelle non conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n.264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell’ari. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al 12 febbraio 2013.
Quanto alle gallerie esistenti e conformi ai requisiti indicati nel D.Lgs. n.264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell’alt. 11 del D.P.R. 151/11, entro il 7 ottobre 2013.
La circolare VV.F., al fine di avere una visione organica e complessiva, richede ad ogni gestore stradale di presentare sia al Ministero Interno che a quello dei Trasporti, contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l’elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.
Inoltre, al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n.264/06, di monitorare l’operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.
Infine, la circolare ricorda che per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della SCIA dovrà avvenire, entro i sei mesi successivi la data dell’effettivo completamento degli adeguamenti stessi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del D.L.83/12.
Per le gallerie stradali di nuova realizzazione, in quanto “nuove attività”, occorre riferirsi alla disciplina contenuta nel comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la presentazione della SCIA deve essere presentata “prima dell’esercizio dell’attività” al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, prima dell’entrata in esercizio.
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