I contenuti minimi di formazione antincendio secondo il Decreto GSA – DM 2/9/2021

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In questa scheda analizziamo l’allegato III e IV del Decreto GSA, il Decreto GSA, Decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’interno, il secondo dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998.

  • L’allegato III riguarda i contenuti minimi della formazione antincendio per i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze.
  • L’allegato IV elenca le attività che richiedono il certificato di idoneità tecnica dell’addetto antincendio.

Gestione della Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: aggiornati sul nuovo Decreto GSA con Istituto Informa!

CORSO: Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IN VIDEOCONFERENZA
3 novembre 2021
Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 (GU 4 ottobre 2021 n. 237)

Dott. Emanuele Nicolini
Consulente esperto sicurezza antincendio, piani di emergenza e ingegneria antincendio

Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Formazione addetti antincendio: normativa

La normativa che richiama la formazione antincendio degli addetti in azienda risale al D.Lgs. n.81/2008.

Il datore di lavoro deve:

  • (Art. 18 – b del D.Lgs. n.81/08) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • (art.37 comma 9 del D.Lgs. n.81/08) assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III del Decreto GSA
  • Il Decreto GSA del 2 settembre 2021 richiama la formazione degli addetti antincendio (sostituendo il DM 10 marzo 1998) e dettaglia nell’Allegato III i contenuti minimi (moduli, argomenti, durata) della formazione antincendio da impartire e l’aggiornamento degli addetti (moduli, argomenti e tempistica).

Decreto SGA e aggiornamento addetti antincendio: ogni quanti anni?

In base all’art. 5 del Decreto GSA, l’aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale.

Formazione addetti antincendio: come organizzare i corsi?

I contenuti minimi della formazione addetti antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base di specifici indirizzi dettagliati nell’allegato III.

In che modo strutturare i corsi per addetti antincendio per attività?

Il Decreto GSA individua in allegato III, tre gruppi di percorsi formativi in funzione

  • della complessità dell’attività
  • e del livello di rischio.

Formazione antincendio per attività di livello 3

Rientrano nelle attività di livello 3:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Formazione antincendio per attività di livello 2

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Formazione antincendio per attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Contenuti Minimi dei corsi di formazione per addetti antincendio – Decreto GSA del 2 settembre 2021 – Allegato III (in vigore dal 4 ottobre 2021)

Nell’Allegato III sono indicati i contenuti minimi di ogni corso per le tre attività sopra indicate.

Nelle tabelle, che riportiamo, sono indicati i moduli, gli argomenti e la durata (punto 3.2.5 dell’Allegato III).

3.2.5    Contenuti minimi dei corsi di formazione

1-FOR
CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)
MODULIARGOMENTIDURATA
1L’INCENDIO E LA PREVENZIONEPrincipi della combustione;
prodotti della combustione;
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell’incendio sull’uomo;
divieti e limitazioni di esercizio;
misure comportamentali.
1 ora
2PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIOPrincipali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso di incendio;  
chiamata dei soccorsi.
1 ora
3ESERCITAZIONI PRATICHEPresa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
2 ore
  DURATA TOTALE4 ore
2-FOR
CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).
MODULIARGOMENTIDURATA
        1        L’INCENDIO               E               LA PREVENZIONE INCENDIPrincipi sulla combustione e l’incendio: le sostanze estinguenti; il triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; i rischi alle per le persone in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.2 ore
            2          STRATEGIA           ANTINCENDIO (prima parte)Misure antincendio (prima parte): reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione, esodo; controllo dell’incendio; rivelazione ed allarme; controllo di fumi e calore; operatività antincendio; sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.2 ore
    3  STRATEGIA           ANTINCENDIO (seconda parte)Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.  1 ora
            4            ESERCITAZIONI PRATICHE  Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.3 ore
DURATA TOTALE8 ore
 3-FOR
CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).
MODULI                               ARGOMENTIDURATA
          1        L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  – Principi sulla combustione;
– le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; – le sostanze estinguenti;
– i rischi alle persone ed all’ambiente;
– specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
– l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
– l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
4 ore
        2        STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)– Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco;
– compartimentazione;
– esodo;
– rivelazione ed allarme;
– controllo di fumo e calore.
4 ore
          3        STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)Misure antincendio (seconda parte):
– controllo dell’incendio; – operatività antincendio;
– gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. – controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza:
– procedure di emergenza;
– procedure di allarme; – procedure di evacuazione.
4 ore
        4        ESERCITAZIONI PRATICHE– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
– presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
– esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
– presa visione del registro antincendio;
– chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
4 ore
DURATA TOTALE16 ore

Formazione antincendio degli addetti, l’aggiornamento – Decreto GSA del 2 settembre 2021 – allegato III

Nel Decreto sono riportate le tabelle che indicano per ogni Corso (1,2,3) relativo alle attività (di livello 1,2,3,) gli aggiornamenti previsti (argomenti, durata in base ai moduli)

3.2.6 Contenuti minimi dei corsi di aggiornamento

CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE). L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.
1-AGG
MODULIARGOMENTIDURATA
1ESERCITAZIONI PRATICHE  – Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; – chiarimenti sugli estintori portatili; – esercitazioni sull’uso degli estintoriportatili
– presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezzaantincendio;
– esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
2 ore
DURATA TOTALE2 ore
CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.
2-AGG
MODULI  ARGOMENTIDURATA
      1      PARTE TEORICAI contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione      iniziale      e      riguardano                        sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.2 ore
            2            ESERCITAZIONI PRATICHE  – Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature     e sistemi di sicurezza antincendio;   – esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; – chiarimenti sugli estintori portatili; – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.3ore
DURATA TOTALE5 ore
CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento) L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.
3-AGG
MODULIARGOMENTI    DURATA
        1        PARTE TEORICA  I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.  5 ore
                  2                  ESERCITAZIONI PRATICHE  – Presa visione del registro antincendio e delle     misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;   – esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza;   – chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;   – presa visione e chiarimenti sui dispositividi protezione individuale;   – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.3 ore
DURATA TOTALE8 ore

Formazione antincendio e Idoneità tecnica

L’Articolo 5, comma 2del Decreto GSA prescrive che gli addetti al servizio antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica (art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512) per le attività indicate nell’Allegato IV.

Il datore può anche (art. 5. 3 comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, acquisendola secondo le procedure di cui all’art. 3 del DL 512/96 (vedi sotto).

Per quali attività è necessaria l’attestazione di idoneità tecnica?

Si tratta delle seguenti attività:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  13. uffici con oltre 500 persone presenti;
  14. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  15. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
  16. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  17. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  18. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Attestato di idoneità tecnica antincendio: cos’è e come conseguirla?

L’idoneità tecnica antincendio viene regolamentata all’art. 3 del Decreto-Legge n.512/96 (convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 609 -in G.U. 30/11/1996, n.281).

Il Decreto-legge, che riguarda l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede all’art.-3 comma 1 che il Corpo VVF provveda a

  • le attività di vigilanza e
  • le attività di formazione del personale

alla prevenzione, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.

Le attività per le quali è richiesta la formazione antincendio da parte del Corpo sono elencate

  • nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, abrogato dal DPR n.151/2011 (ALLEGATO I – ELENCO DELLE  ATTIVITA’  SOGGETTE  ALLE  VISITE  E  AI  CONTROLLI  DI PREVENZIONE INCENDI
  • nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982
  • nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986.

Sono poi i comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, a rilasciare l’attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro per il servizio di prevenzione incendi e lotta alle emergenze.

Decreto GSA: analisi completa (testo e allegati)

InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:

Redazione InSic

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