trattamento rifiuti

Impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: nuove regole tecniche antincendio (DM 26 luglio 2022)

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Il DECRETO 26 luglio 2022 del MINISTERO DELL’INTERNO (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2022) reca (in Allegato 1) le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Il Decreto entra in vigore dal 9 novembre 2022 (a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta), si applica a specifiche attività e prevede un termine di adeguamento di 5 anni (entro il 9 novembre 2027).
Ecco le attività soggette e tutti i dettagli per la normativa antincendio applicabile agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ed il loro trattamento.

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RTV antincendio per impianti stoccaggio e trattamento rifiuti: per quali impianti

Le norme previste dal Decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti.

Restano esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, ed i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Adeguamento antincendio per impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti: entro quando?

In base all’art. 4 del Decreto, le attività soggette alla RTV vanno adeguate alle disposizioni contenute nell’allegato 1, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

RTV antincendio: quali impianti non vanno adeguati?

In base all’art.5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Impianti trattamento rifiuti: si applica il Codice Antincendio o RTV?

Le norme della RTV del Decreto 26 luglio 2022 si applicano in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al Codice di Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015):

  • Sezione G – Generalità;
  • Sezione S – Strategia antincendio;
  • Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
    •  c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
    •  c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
    •  c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
  • Sezione M – Metodi.

Impianti trattamento rifiuti: quali normative antincendio non si applicano?

In base all’art.3, se si sceglie di applicare le norme del Decreto 26 luglio 2022 alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, correlativamente non si applicano più i seguenti decreti:

  • decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
  • decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  • decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
  • decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
  • decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
  • decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
  • decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  • decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Attività di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti: quale normativa antincendio si applica?

In base all’art.3 per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività di trattamento e stoccaggio rifiuti, l’allegato 1 al Decreto 26 luglio 2022 si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte dell’attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare (art.3 comma 3). In tutti gli altri casi continuano ad applicarsi le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art.3 comma 4).

Il responsabile dell’attività può comunque scegliere di applicare, in alternativa, le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività (art.3 comma 5).

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